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Sentenza

Sentenza n. 249/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Cosenza in data -OMISSIS-/, notificato in data pari data, con cui è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente il-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202501554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Cosenza sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato due distinte domande: una di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, e una di rinnovo del permesso di soggiorno. La Questura ha adottato un provvedimento qualificando la seconda istanza come domanda di conversione e rigettandola per la mancata richiesta del nulla osta da parte del datore di lavoro nell'ambito delle quote annuali dei flussi. Il ricorrente ha dedotto: travisamento dell'oggetto del procedimento ed erronea applicazione della disciplina della conversione, sostenendo che il sistema delle quote non fosse più applicabile; violazione dell'effetto conservativo previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998; carenza di istruttoria e difetto di motivazione; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; violazione dei principi di proporzionalità e dei diritti fondamentali; sviamento di potere. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha prodotto un ulteriore provvedimento di rigetto, inizialmente privo di firma, nominativo del funzionario e protocollo, poi depositato in una copia sottoscritta dal dirigente dello Sportello unico dell'immigrazione. Il ricorrente ha eccepito che tale atto non gli era stato notificato. L'ulteriore provvedimento non è stato impugnato con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il provvedimento impugnato. Ha rilevato un duplice errore: l'amministrazione ha erroneamente qualificato l'istanza del richiedente e, anche assumendo la qualificazione attribuita, ha applicato il regime delle quote annuali dei flussi nonostante l'art. 1, comma 1, lett. f), punto 6, d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, sopravvenuto alla domanda e applicabile secondo il principio tempus regit actum, avesse eliminato la necessità di valutare le domande di conversione alla luce dei flussi annuali. Il TAR ha precisato che il giudizio riguardava esclusivamente il provvedimento impugnato e non il decreto di espulsione, sul quale il ricorrente aveva svolto argomentazioni. Il successivo provvedimento prodotto in giudizio non è stato esaminato perché non notificato e non impugnato con motivi aggiunti. In sede di riedizione del potere, l'amministrazione dovrà rivalutare integralmente la posizione del ricorrente, tenendo conto anche delle sopravvenienze normative e fattuali che, pur non esistenti al momento dell'atto annullato, abbiano modificato la situazione giuridica dell'interessato e possano incidere sull'esito del procedimento nel rispetto dei presupposti di legge. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa discussione in camera di consiglio e avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È indicato come base normativa dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il ricorrente ne ha invocato l'effetto conservativo rispetto alla legittimità della permanenza sul territorio nazionale durante il procedimento, ma la sentenza non decide autonomamente tale censura.

  • art. 1, comma 1, lett. f), punto 6, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Secondo il TAR, la disposizione sopravvenuta ha eliminato la necessità di valutare le domande di conversione del permesso di soggiorno alla luce delle quote dei flussi annualmente fissate dal Governo; essa è applicabile in base al principio tempus regit actum.

  • art. 60 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della decisione in camera di consiglio con definizione immediata del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione qualifica erroneamente l'istanza del cittadino straniero e decide su un oggetto diverso da quello effettivamente presentato, il provvedimento è illegittimo per travisamento dell'oggetto del procedimento.
  • A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. f), punto 6, d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, le domande di conversione del permesso di soggiorno non devono essere valutate secondo il sistema delle quote annuali dei flussi, sicché è illegittimo il diniego fondato esclusivamente sulla mancata disponibilità o attivazione di tali quote.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, la disciplina sopravvenuta al momento della presentazione dell'istanza può trovare applicazione alla decisione amministrativa ancora da adottare, quando incide sul regime giuridico del procedimento.
  • L'annullamento di un diniego impone all'amministrazione, nell'esercizio rieditato del potere, di rivalutare integralmente la posizione dell'interessato e di considerare anche le sopravvenienze normative e fattuali rilevanti, pur se non esistenti al momento dell'adozione dell'atto annullato.
  • Un provvedimento prodotto dall'amministrazione nel corso del giudizio, ma non notificato all'interessato e non impugnato con motivi aggiunti, non può essere autonomamente esaminato dal giudice nel medesimo processo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti specialiMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrimato del diritto UE e disapplicazione

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