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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12120/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'applicazione della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati indicati (artt. 81 capov., 110 e 512‑bis c.p., capo 33). Il ricorrente contestava: 1) la motivazione del provvedimento nella parte in cui gli attribuisce una "particolare pervicacia criminale" e la presunta incoerenza tra il ruolo di prestanome e una capacità criminale autonoma; 2) la sussistenza e l'adeguatezza delle esigenze cautelari e la necessità della misura carceraria. La difesa evidenziava contraddizioni rispetto alla qualificazione del comportamento societario di Biondo e pretendeva diversa valutazione della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi a carico del ricorrente sulla base di dichiarazioni di collaboratori (in particolare Corritore) corroborate da intercettazioni, risultanze documentali e sequestri (tra cui il sequestro di 60,085 kg di hashish in relazione all'indagine principale), nonché da riscontri recenti (false carte d'identità, annotazioni contabili/diario, conversazioni). La Corte ha altresì condiviso la valutazione del pericolo di recidiva e la necessità della custodia in carcere. Perciò il ricorso è stato respinto; al ricorrente è stato posto a carico il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b ed e

    La Corte indica che i motivi di cassazione avverso misure cautelari sono ammissibili solo se denunciata violazione di norme specifiche ovvero la manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una riconsiderazione puntuale degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito

  • Codice di procedura penale

    Dispositivo richiamato per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile

  • Codice penale

    artt. 81 capov., 110 e 512-bis

    Norme penalmente rilevanti oggetto dell'accusa; la Corte ha ritenuto che le risultanze investigative contestualmente riferite giustificassero la misura cautelare per i fatti ascritti

  • Decreto-Legge n.137 del 2020

    Richiamato dal Procuratore Generale nelle conclusioni, come richiamo procedurale alle posizioni già espresse dall'ufficio

  • Sentenza Corte Costituzionale

    n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla determinazione della somma equitativa e alla non ritenuta sussistenza di dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • In materia di impugnazione delle misure cautelari la Cassazione ha una cognizione limitata: può censurare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non riesaminare i fatti o rivalutare il peso degli indizi.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute attendibili e corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, sequestri, documenti), possono costituire base grave di indizi e legittimare la custodia cautelare.
  • Il ruolo di "prestanome" o di amministratore formale non esclude la responsabilità se vi sono elementi che dimostrino la disponibilità a favore del gruppo criminoso, la messa a disposizione di locali o conti, o la partecipazione a truffe; l'"immobilismo" apparente può essere valutato come funzionale all'attività illecita.
  • Elementi di condotta recente (es. uso di documenti falsi, annotazioni che provano rapporti economici, conversazioni che dimostrano contatti con vertici del gruppo) rafforzano la valutazione del pericolo di recidiva e l'esigenza della misura cautelare più afflittiva.
  • La mancata contestazione puntuale e la genericità delle doglianze difensive rendono più probabile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari.

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