Cassazione Civile, Ordinanza n. 33162/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390, secondo comma, e 391 c.p.c. Poiché le intimate non si sono difese, non ha provveduto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello di Firenze n. 1061/2023. Tuttavia, prima della decisione, i difensori della ricorrente hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche personalmente dalla parte. Le intimate non hanno svolto difese. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia e la sua conformità ai requisiti di legge, rilevando che essa comportava l'estinzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 390, secondo comma, c.p.c.
individua i requisiti formali della rinuncia al ricorso, ritenuti sussistenti nel caso concreto
art. 391 c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di valida rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e sottoscritta anche personalmente dalla parte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, se le parti intimate non si sono costituite né hanno svolto difese, la Corte non provvede sulle spese.
- Il controllo della Corte sulla rinuncia è limitato alla verifica dei requisiti formali richiesti dalla legge, senza esame del merito dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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