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Sentenza

Sentenza n. 6341/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del provvedimento GSEWEB/P20220069853 del 7.2.2022, recante in oggetto “FER303650 – Richiesta di iscrizione all'Asta AS_A_2021_7 ai sensi del D.M. 4 luglio 2019 per l'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica, sito nel Comune di MAZARA DEL VALLO (TP) – Comunicazione di esclusione dalla graduatoria”, con il quale il GSE ha confermato l'esclusione dall'accesso agli incentivi previsti dal d.m. 4.7.2019 dell'impianto FER 303650 (doc. 1); - dell'elenco “Tabella B” degli impianti esclusi dall'asta per l'ammissione agli incentivi, pubblicato dal GSE sul proprio sito istituzionale in data 28.1.2022, nella parte in cui include l'impianto FER 303650 nella titolarità dell'odierna ricorrente (doc. 2); - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa: (i) in parte qua, il “Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019” nella versione pubblicata in data 31.1.2022; (ii) in parte qua, il “Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019” nella versione pubblicata in data 31.1.2022; (iii) nei limiti dell'interesse azionato e solo nella parte in cui non include l'impianto dell'odierna ricorrente, della graduatoria degli impianti ammessi agli incentivi pubblicata dal GSE in data 28.1.2022.

Giustizia amministrativa202202599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione di un progetto di impianto agrivoltaico dagli incentivi previsti dal d.m. 4 luglio 2019, nonché gli atti connessi relativi alla graduatoria dell'asta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di un progetto di impianto agrivoltaico localizzato nel Comune di Mazara del Vallo e avente potenza pari a 7 MW, ha impugnato il provvedimento con cui il GSE ha confermato l'esclusione del progetto dalla graduatoria per l'accesso agli incentivi previsti dal d.m. 4 luglio 2019, motivata dal fatto che per gli impianti agrivoltaici non era prevista la possibilità di accesso ai relativi meccanismi incentivanti. Sono stati impugnati anche l'elenco degli impianti esclusi, i regolamenti operativi del GSE e la graduatoria degli impianti ammessi, nei limiti dell'interesse azionato. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere stipulato un contratto privatistico di cessione dell'energia elettrica, grazie al quale ha realizzato e messo in esercizio l'impianto; il contratto prevede clausole di risoluzione e recesso particolarmente gravose.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La stipulazione del contratto privatistico di cessione dell'energia elettrica e la conseguente realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto hanno determinato una mutazione della situazione di fatto, facendo venir meno l'interesse della società ad ottenere l'accesso agli incentivi previsti dal d.m. 4 luglio 2019 e, quindi, a coltivare il giudizio di annullamento. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità dell'esclusione né le altre censure dedotte. In ragione della natura preliminare della decisione, le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.m. 4 luglio 2019

    "per gli impianti agrivoltaici non è allo stato prevista la possibilità di accesso ai meccanismi di incentivazione del DM2019"

    Il provvedimento impugnato era fondato sull'assenza, per gli impianti agrivoltaici, della possibilità di accesso ai meccanismi incentivanti disciplinati dal decreto ministeriale; la sentenza non esamina la legittimità di tale interpretazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di una mutata situazione di fatto intervenuta nel corso del giudizio, il ricorrente non possa più conseguire un'utilità concreta e attuale dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
  • La realizzazione e l'entrata in esercizio di un impianto mediante un diverso rapporto contrattuale, incompatibile o comunque sostitutivo rispetto all'accesso agli incentivi oggetto del ricorso, possono determinare il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione.
  • Quando il giudizio è definito per una ragione preliminare di improcedibilità, senza esame della legittimità degli atti impugnati, il giudice può compensare le spese in considerazione della natura della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliIncentivi energeticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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