Sentenza n. 4570/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del PEI per l’a.s. 2024/2025 la cui copia è stata rilasciata in data 22.1.2025, nella parte in cui si attribuisce al minore un orario di sostegno scolastico inferiore alle 40 ore della sua frequenza scolastica settimanale; per l’esecuzione della ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 408, pubblicata il 26.2.2025; nonché per il risarcimento del danno non patrimoniale patito per l’illegittima sottrazione al minore del sostegno in misura integrale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui assegnava 25 ore di sostegno a fronte delle 40 ore di frequenza scolastica della classe
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, frequentava una scuola dell'infanzia con orario della classe pari a 40 ore settimanali. Il PEI, rilasciato alla famiglia il 22 gennaio 2025, prevedeva 25 ore di sostegno. Il ricorso deduceva la violazione dei principi costituzionali in materia di uguaglianza, istruzione, integrazione e tutela delle persone con disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, perplessità ed eccesso di potere. La censura principale riguardava l'omessa considerazione dell'effettivo fabbisogno del minore e l'incoerenza del PEI, che indicava sia un orario di sostegno di 25 ore sia una frequenza scolastica limitata a 15 ore, imputando l'assenza pomeridiana alla mancanza dell'assistente all'autonomia e alle terapie, senza chiarire il ruolo della carenza dell'insegnante di sostegno. In corso di giudizio il ricorrente proponeva anche, con istanza ex art. 59 c.p.a. diretta all'esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, una domanda risarcitoria per la privazione del sostegno integrale, riferita anche al periodo anteriore all'ordinanza cautelare.
La decisione
La domanda relativa all'assegnazione delle ore di sostegno è stata dichiarata non più attuale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 3014/2025, l'amministrazione ha assegnato al minore la totalità delle ore richieste, soddisfacendo integralmente la pretesa nel corso del giudizio. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria. Ha richiamato la precedente ordinanza n. 4384/2025, con cui era stata respinta l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 408/2025 e la connessa richiesta risarcitoria, rilevando che il minore risultava seguito dall'insegnante di sostegno per tutto il tempo di permanenza a scuola. La domanda risarcitoria, non proposta nel ricorso introduttivo ma formulata successivamente nell'ambito di un'istanza ex art. 59 c.p.a., è stata ricondotta alla disciplina dell'art. 112, comma 3, c.p.a., relativa ai danni connessi alla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato. Pertanto, essa non poteva riguardare danni maturati anteriormente all'ordinanza cautelare, come quelli richiesti a partire dall'inizio dell'anno scolastico, ma soltanto eventuali danni successivi e causalmente connessi alla mancata esecuzione dell'arresto cautelare. Il giudice ha inoltre ritenuto che l'ordinanza cautelare non imponesse necessariamente l'assegnazione di uno specifico monte ore di 40 ore, avendo prescritto l'assicurazione delle ore necessarie all'effettiva integrazione, con indicazione dell'intero orario come obiettivo auspicabile e con obbligo di adeguata motivazione. Le spese della fase di merito sono state poste in solido a carico delle amministrazioni resistenti, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di handicap grave del minore costituisce il presupposto fattuale considerato nella valutazione del fabbisogno di sostegno scolastico.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; il difetto motivazionale del PEI era stato ravvisato in sede cautelare, ma la relativa domanda è divenuta non attuale dopo l'assegnazione integrale delle ore.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta.
art. 59 c.p.a.
Disciplina l'istanza diretta all'attuazione delle misure cautelari; la domanda risarcitoria proposta in tale sede resta collegata all'esecuzione della misura cautelare.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
La domanda risarcitoria proposta nell'ambito dell'istanza esecutiva può riguardare soltanto i danni successivi e causalmente connessi alla mancata esecuzione, violazione o elusione del titolo, non danni anteriori al provvedimento di cui si chiede l'esecuzione.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La gravità della disabilità è rilevante ai fini della determinazione delle ore necessarie all'integrazione scolastica.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione assegna integralmente le ore di sostegno richieste, soddisfacendo la pretesa sostanziale dedotta, la domanda di annullamento del PEI deve essere dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il PEI deve motivare in modo coerente e congruo il numero di ore di sostegno assegnate, confrontandolo con l'effettivo fabbisogno dell'alunno e chiarendo le ragioni di eventuali riduzioni dell'orario di frequenza o di sostegno, soprattutto quando il documento contiene indicazioni non coerenti sulla frequenza scolastica e sulle cause delle assenze.
- L'ordinanza cautelare che impone all'amministrazione di rideterminarsi tenendo conto dell'effettivo fabbisogno e di assicurare le ore necessarie all'integrazione scolastica non equivale, in assenza di una prescrizione puntuale, all'ordine automatico di assegnare un determinato numero di ore, salvo che tale obbligo risulti espressamente dal contenuto conformativo della misura.
- La domanda risarcitoria proposta nell'ambito di un'istanza di esecuzione di una misura cautelare, riconducibile all'art. 112, comma 3, c.p.a., può riguardare soltanto i danni verificatisi dopo e in conseguenza della mancata esecuzione del titolo cautelare; non può estendersi ai danni già maturati anteriormente all'adozione della misura di cui si chiede l'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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