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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31293/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente commerciale)

La controversia

Una società che gestiva il Servizio Idrico Integrato impugnava in cassazione la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta responsabile, quale custode della rete fognaria, dei danni subiti da un esercizio commerciale a seguito di due nubifragi che avevano causato l'allagamento dei locali. Nel giudizio di merito la società attrice aveva chiesto il risarcimento al Comune, deducendo l'omessa manutenzione e pulizia della rete fognaria; il Comune aveva chiamato in causa il gestore del servizio. La Corte d'appello aveva confermato la condanna del gestore ex art. 2051 c.c., ritenendo che, in base alla convenzione, il soggetto affidatario avesse comunque assunto la custodia della rete fognaria con obbligo di manutenzione e pulizia, e aveva escluso sia la prova del carattere eccezionale e imprevedibile dei nubifragi, sia la prova che il danno non sarebbe stato evitabile anche con una rete correttamente mantenuta. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione di norme ambientali e del d.m. 1 agosto 1996, sostenendo che la gestione del servizio idrico integrato non comprendesse le acque meteoriche e che quindi fosse esclusa la sua legittimazione passiva. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2909 e 2051 c.c., sostenendo che l'evento meteorico eccezionale e imprevedibile dovesse qualificarsi come caso fortuito o forza maggiore idoneo a escludere la responsabilità del custode.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non specifico perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la responsabilità era stata affermata non perché il gestore avesse in custodia anche le acque meteoriche, ma perché, in base alla convenzione, aveva assunto manutenzione, pulizia e custodia della rete fognaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché chiedeva una rivalutazione di merito sull'eccezionalità dei nubifragi, sia perché non censurava tutte le autonome rationes decidendi della sentenza d'appello, che aveva anche affermato la mancata prova dell'inutilità degli interventi di manutenzione e l'inefficienza del sistema fognario. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controparti e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    la responsabilità del custode è affermata per i danni cagionati dalla cosa, salvo prova del caso fortuito; il gestore che assuma manutenzione, pulizia e controllo della rete fognaria ne assume la custodia

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento della censura perché non confrontata con tutte le rationes decidendi

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo non è specifico e non si riferisce alla decisione impugnata

  • artt. 74, 141, 143, 149 e 154 d.lgs. n. 152 del 2006

    invocati dalla ricorrente per sostenere l'esclusione delle acque meteoriche dal servizio idrico integrato

  • art. 3 d.m. 1 agosto 1996

    invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'ambito del servizio idrico integrato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure astratte o non pertinenti.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, il ricorso che non le censuri tutte è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'eventuale accoglimento delle doglianze non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
  • In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la liberazione del custode richiede la prova del caso fortuito; nel caso di eventi meteorici, non basta l'allegazione di eccezionalità in termini generici o di comune esperienza, occorrendo una dimostrazione specifica dell'imprevedibilità e inevitabilità del fenomeno nel contesto locale considerato.
  • Per escludere la responsabilità del custode non è sufficiente dedurre l'eccezionalità dell'evento dannoso, ma occorre anche provare che il danno si sarebbe comunque verificato nonostante la corretta manutenzione e realizzazione dell'opera, quando la sentenza di merito abbia accertato l'inefficienza strutturale della cosa custodita.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

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