Sentenza n. 1351/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dei progetti individuali ex art. 14 Legge 328/00 redatti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e dal Comune di -OMISSIS-, comunicati con nota prot. -OMISSIS- del 29 novembre 2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/9/2025: - del decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. -OMISSIS- del 12 settembre 2025, avente ad oggetto “revoca assegnazione risorse ripartite con D.A. 2727/2017 in favore del Distretto Socio-Sanitario 14 – -OMISSIS-Fondo Dopo di noi”; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2022, con cui il Distretto Socio-Sanitario 14 - -OMISSIS-Comune capofila ha comunicato di avere stipulato la convenzione per la realizzazione del progetto relativo all’Investimento 1.2 della Missione M5C del P.N.R.R. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto personalizzato, Abitazione, Lavoro”, finanziabile ai sensi del D.M.L.P.S. n. 98 del 9 maggio 2022, e di “non potere procedere alla riformulazione del Piano “Dopo di Noi” a valere sul riparto del D.A. 2727 del 16.10.2017, stante il divieto di duplicazione delle stesse voci di costo e di doppio finanziamento”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: progetti individuali di vita adottati in asserita esecuzione di una precedente sentenza, nonché revoca delle risorse del Fondo "Dopo di Noi" e nota di rinuncia alle stesse in ragione del finanziamento di un progetto PNRR
Esito
Favorevole al ricorrente (familiare di disabili)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, in primo luogo, i nuovi progetti individuali ex art. 14 l. 328/2000 predisposti dall'ASP di Catania e dal Comune in asserita ottemperanza a una precedente sentenza del TAR, sostenendo che fossero nulli per violazione o elusione del giudicato. La precedente pronuncia aveva imposto l'aggiornamento dei progetti includendo, oltre agli interventi sanitari, scolastici e sociali, le misure di assistenza, cura e protezione previste dalla l. 112/2016 e le modalità di monitoraggio e revisione. Secondo la ricorrente, i nuovi progetti si limitavano a dichiarare la possibile idoneità delle interessate alle progettualità "Dopo di Noi", senza individuare concretamente percorsi, servizi, budget di progetto e sostegni attivabili. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il decreto regionale di revoca delle risorse assegnate al Distretto Socio-Sanitario 14 ai sensi del D.A. n. 2727/2017 e la nota del Comune capofila con cui si comunicava la rinuncia alle risorse, motivata dal divieto di duplicazione delle voci di costo e di doppio finanziamento a seguito dell'accesso a un progetto PNRR per percorsi di autonomia. La ricorrente ha dedotto violazione della l. 328/2000, della l. 112/2016, del D.M. 23 novembre 2016, del D.A. 16 ottobre 2017, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della Costituzione, della l. 104/1992 e della l. 227/2021, oltre a eccesso di potere. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno, quantificato in euro 5.000, e, per l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo nei limiti indicati, dichiarando nulli in parte qua i progetti individuali perché non davano esecuzione alla precedente sentenza: l'Amministrazione aveva indicato soltanto la non idoneità a una progettualità di vita indipendente e la possibile idoneità al "Dopo di Noi", senza individuare i percorsi programmati ex l. 112/2016, il budget di progetto e i sostegni concretamente attivabili. Il giudice ha chiarito che, pur residuando margini di discrezionalità sulle modalità attuative, il giudicato imponeva espressamente l'inclusione delle misure di assistenza, cura e protezione previste dalla l. 112/2016. ASP e Comune sono stati quindi obbligati a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni, individuando gli interventi possibili ai sensi della l. 112/2016 e pagando le spese processuali già liquidate; è stato nominato sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta non necessaria in presenza del rimedio commissariale, e la domanda risarcitoria, poiché non erano stati allegati e provati pregiudizi specifici, concreti e causalmente riconducibili all'omessa corretta elaborazione dei progetti. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto: la nota comunale di rinuncia alle risorse del Fondo "Dopo di Noi" è stata ritenuta illegittima, poiché tali risorse sono aggiuntive e complementari rispetto alle altre risorse pubbliche e le misure del Fondo non risultavano sovrapponibili a quelle del progetto PNRR, diversi essendo beneficiari, requisiti, criteri di priorità e contenuti degli interventi. È stato quindi annullato anche, in via derivata, il decreto regionale di revoca delle risorse. È stata respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato e quella di carenza di interesse della ricorrente, essendo le risorse non esaurite e potenzialmente utilizzabili anche per domande successive. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
Il progetto individuale deve coordinare gli interventi sanitari, educativi, sociali ed economici necessari alla persona con disabilità e indicare i sostegni per il nucleo familiare.
l. 112/2016
Misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave ... prive di sostegno familiare ... nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
La precedente sentenza imponeva che il progetto individuale specificasse anche le misure e i percorsi riconducibili al "Dopo di Noi".
art. 5 D.M. 23 novembre 2016
Le risorse assegnate al Fondo "Dopo di Noi" sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate ... I finanziamenti ... non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.
Le risorse del Fondo hanno funzione aggiuntiva e complementare e non sono, in via generale, incompatibili con ulteriori risorse pubbliche destinate alla disabilità.
art. 4 D.M. 23 novembre 2016
L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che ... necessitino con maggiore urgenza degli interventi.
L'accesso al Fondo deve essere organizzato secondo la valutazione multidimensionale dell'urgenza e le priorità specificamente previste per le persone prive di sostegno familiare.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando il giudice ritenga sufficiente, per sollecitare l'esecuzione del giudicato, la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
artt. 1226 e 2056 c.c.
La liquidazione equitativa riguarda la quantificazione di un danno già provato nella sua esistenza; non può supplire alla mancata allegazione e prova dell'an debeatur.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la pubblicazione.
Massime di principio
- La violazione o elusione del giudicato è configurabile quando l'Amministrazione esercita nuovamente il potere in contrasto con il contenuto precettivo della sentenza oppure adotta un'attività apparentemente esecutiva caratterizzata da manifesto sviamento diretto ad aggirarne le prescrizioni; il vizio presuppone però che il vincolo conformativo sia preciso e dettagliato, mentre non è configurabile quando la sentenza lascia all'Amministrazione margini liberi di discrezionalità.
- Quando il giudicato impone che un progetto individuale per una persona con disabilità grave consideri le misure previste dalla l. 112/2016, l'Amministrazione non può limitarsi a indicare una generica possibile idoneità al percorso "Dopo di Noi", ma deve individuare i percorsi programmati, il budget di progetto e i sostegni concretamente attivabili, anche sulla base dello schema tipo regionale.
- Le risorse del Fondo "Dopo di Noi" hanno carattere aggiuntivo e complementare rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; pertanto, la loro utilizzazione non può essere esclusa automaticamente per il solo fatto che siano disponibili altri finanziamenti pubblici.
- Il divieto di doppio finanziamento non giustifica la rinuncia alle risorse del Fondo "Dopo di Noi" quando le misure finanziate da tale Fondo e quelle oggetto di un progetto PNRR non sono sovrapponibili per destinatari, requisiti di accesso, criteri di priorità e contenuti degli interventi.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza del pregiudizio e non può sostituire l'allegazione e la dimostrazione di fatti specifici, concreti e causalmente riconducibili all'illegittima attività amministrativa.
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