Cassazione Civile, Ordinanza n. 07513/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2007 nei confronti di una società inserita in un gruppo con consolidato nazionale. L'Ufficio, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione costi dedotti ai fini IRAP e IVA connessi a una fattura emessa da altra società del gruppo per servizi intercompany relativi al distacco temporaneo di personale, ritenendo tali operazioni non come infragruppo effettive ma come operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello della società, riconoscendo l'effettività del distacco per tre dipendenti e rinviando all'Ufficio il calcolo del rimborso delle spese corrispondenti, ma aveva confermato per il resto la ripresa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse considerato che le dichiarazioni dei lavoratori ritenute discordanti dall'Ufficio erano quelle già allegate al PVC e valutate pro contribuente; 2) nullità per extrapetizione, per avere la CTR rimesso all'Ufficio il calcolo del rimborso e fatto applicazione dell'art. 8, comma 35, l. n. 67/1988 su una questione che, secondo la ricorrente, non sarebbe stata dedotta; 3) nullità per motivazione apparente o omessa, per la conferma della ripresa limitandosi a richiamare la mancanza di prova dell'eccedenza di costi e della convenzione contrattuale; 4) violazione dell'art. 8, comma 35, l. n. 67/1988, per avere la CTR considerato irrilevanti ai fini IVA le fatture di servizi infragruppo come mere operazioni di rimborso; 5) violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, per non aver valorizzato la sentenza penale assolutoria del legale rappresentante della società per i medesimi fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non denunciava un fatto storico omesso, ma una rivalutazione del materiale probatorio; infondato il secondo, escludendo l'extrapetizione poiché il rilievo sull'art. 8, comma 35, l. n. 67/1988 era già contenuto nel PVC e nell'avviso; infondato il terzo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente e faceva capire la ratio decidendi, fondata sulla mancata prova dell'effettività e della giustificazione contrattuale dell'eccedenza di costi fatturata; inammissibile il quarto, poiché il richiamo all'art. 8, comma 35, era solo ad abundantiam e non costituiva autonoma ratio; infondato il quinto, poiché la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve autonomamente valutare il materiale probatorio e può prescinderne. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di sindacare la mera valutazione delle prove o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione processuale e la decisività.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Impone il deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, a supporto della censura di omesso esame del fatto storico.
art. 36, comma 2, n. 3 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria è nulla solo in caso di reale extrapetizione o di motivazione mancante/apparente; nella specie la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non eccedente i limiti delle domande.
art. 8, comma 35, l. n. 67/1988
Il richiamo a tale disposizione è stato ritenuto non decisivo ai fini dell'esito perché utilizzato dalla CTR solo in via accessoria; la decisione poggiava invece sulla mancata prova dell'effettività e della corretta giustificazione dell'eccedenza di costi fatturata.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario non opera un automatismo di efficacia vincolante della sentenza penale assolutoria; il giudice tributario deve valutare autonomamente la prova disponibile, tenendo conto delle peculiarità del rito tributario.
art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario deve apprezzare autonomamente il contenuto della decisione penale e confrontarlo con gli altri elementi probatori acquisiti nel giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, in caso di rigetto, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito: occorre individuare un fatto storico decisivo realmente non esaminato dal giudice di merito.
- Non c'è extrapetizione quando il giudice si muove entro il perimetro del rilievo già contenuto nell'avviso di accertamento o nel PVC, anche se sviluppa conseguenze quantitative o applicative coerenti con tale rilievo.
- La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire il percorso logico della decisione; è sufficiente una motivazione sintetica ma intellegibile, purché renda percepibile la ratio decidendi.
- In materia tributaria, la deducibilità di costi infragruppo e la neutralità IVA richiedono prova dell'effettività dell'operazione e della base contrattuale del corrispettivo; in difetto, il recupero fiscale può essere confermato.
- La sentenza penale assolutoria non produce automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario: il giudice fiscale deve autonomamente valutare il materiale probatorio, potendo attribuire alla decisione penale solo valore indiziario o comunque non decisivo.
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