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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16941/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto non deduceva un reale vizio di legittimità, ma sollecitava una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto, estranea ai poteri della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, lamentando omissione e carenza motivazionale in ordine alla declaratoria di penale responsabilità per i reati contestati. Sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito fosse erronea e che non emergesse la prova della sua responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte di appello aveva invece motivato in modo congruo, evidenziando in particolare che l'ingente quantità di farmaci detenuta dall'imputato era indicativa della volontà di commercializzazione degli stessi.

Norme richiamate

  • art. 586-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per i quali era stata affermata la penale responsabilità; il testo non consente di ricavarne ulteriori precisazioni applicative.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per i quali era stata affermata la penale responsabilità; dal testo emerge solo il riferimento alla contestazione e alla conferma della decisione di merito.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per ribadire che alla Cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata esclusivamente al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la decisione di merito proponendo una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura delle prove, quando la motivazione della sentenza impugnata sia immune da vizi logici e giuridici.
  • La doglianza che, formalmente dedotta come vizio di motivazione o violazione di legge, miri in sostanza a una nuova valutazione del compendio probatorio è inammissibile in cassazione.
  • La presenza di una motivazione che valorizzi un dato fattuale significativo, come l'ingente quantità di beni detenuti ai fini della loro commercializzazione, è sufficiente a sorreggere la decisione di merito se logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione esclusiva degli elementi di fatto posti a base della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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