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Sentenza

Sentenza n. 900/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 30.03.2026, notificato il 04.04.2026, ai sensi dell’art. 3 D.L. 93/2013 conv. in L.119/2013.

Giustizia amministrativa202600500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 3 d.l. 93/2013, conv. in l. 119/2013

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità emanante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento questorile, adottato a seguito della denuncia penale presentata dall’ex partner per episodi conflittuali, deducendo plurimi profili di illegittimità. La Questura ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla persona nominativamente indicata nel provvedimento e destinataria della tutela apprestata dall’ammonimento. Il ricorrente ha sostenuto di avere correttamente notificato il ricorso all’autorità emanante presso l’Avvocatura dello Stato e, in subordine, ha chiesto l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti della persona interessata, oltre all’ammissione al gratuito patrocinio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica alla persona indicata nel provvedimento e tutelata dall’ammonimento. Tale persona è stata qualificata come controinteressata formale e sostanziale ai sensi dell’art. 41 c.p.a., poiché nominativamente menzionata nell’atto e titolare di un interesse qualificato alla sua conservazione, collegato alla tutela della propria incolumità fisica e del proprio equilibrio psico-fisico. Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 49 c.p.a. sull’integrazione del contraddittorio, ritenendo che tale disposizione presupponga la presenza di una pluralità di controinteressati e la notificazione del ricorso ad almeno uno di essi, situazione non ricorrente nel caso esaminato. È stato inoltre confermato il decreto di non ammissione al gratuito patrocinio, adottato per la medesima omessa notifica ai sensi dell’art. 122 d.P.R. 115/2002. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 93/2013, conv. in l. 119/2013

    Base normativa del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore.

  • art. 41 c.p.a.

    Impone la notificazione del ricorso anche alla controinteressata formale e sostanziale, individuata nella persona nominativamente menzionata nell’atto e direttamente tutelata dal provvedimento.

  • art. 49 c.p.a.

    La possibilità di integrazione del contraddittorio non è applicabile quando il ricorso non sia stato notificato ad alcun controinteressato; la disposizione riguarda, secondo il TAR, la diversa ipotesi della pluralità di controinteressati, previa notificazione ad almeno uno di essi.

  • art. 122 d.P.R. 115/2002

    Giustifica la conferma del diniego di ammissione al gratuito patrocinio per omessa notifica alla controinteressata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la persona nominativamente indicata nel provvedimento impugnato e direttamente destinataria della tutela perseguita dall’atto riveste la qualità di controinteressata formale e sostanziale, quando abbia un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento.
  • L’impugnazione di un ammonimento questorile deve essere notificata anche alla persona in favore della quale l’ammonimento è stato adottato; la notificazione alla sola amministrazione emanante non è sufficiente.
  • L’integrazione del contraddittorio prevista dall’art. 49 c.p.a. non può essere utilizzata per sanare l’omessa notificazione a un unico controinteressato necessario, quando il ricorso non sia stato notificato ad alcun controinteressato; essa presuppone la notificazione ad almeno uno dei controinteressati in presenza di una pluralità di soggetti.
  • L’omessa notifica del ricorso alla controinteressata necessaria determina l’inammissibilità del ricorso e comporta, nel caso esaminato, la conferma del diniego di ammissione al gratuito patrocinio fondato sulla medesima omissione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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