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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03088/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società di persone un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, ritenendo applicabile la disciplina delle società non operative e recuperando maggior reddito imponibile; ai soci era stato poi attribuito il reddito di partecipazione. Il socio destinatario del proprio avviso IRPEF aveva impugnato l'atto, ma la CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva invece accolto l'appello, ritenendo provata l'oggettiva impossibilità della società di conseguire ricavi per la mancata riscossione di una parte di un contributo pubblico. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci; con il secondo ha censurato la violazione dell'art. 30 L. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto provata la causa oggettiva di non operatività. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale lamentando la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione/legittimazione attiva ex art. 42 DPR 600/1973 e art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone e tutti i soci, poiché la controversia riguardava un accertamento unitario del reddito sociale e dei redditi di partecipazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in diversa composizione, affinché celebri un nuovo giudizio unitario con tutti i litisconsorti. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale del contribuente sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre un vizio processuale per nullità della sentenza derivante dalla violazione del litisconsorzio necessario

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione/falsa applicazione di norme sostanziali e tributarie

  • art. 14 D.Lgs. 546/1992

    impone l'integrazione del contraddittorio nei processi tributari con litisconsorzio necessario

  • art. 29 D.Lgs. 546/1992

    richiamato quale possibile base per la riunione dei giudizi connessi

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali violate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali violate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali violate

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali violate

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali violate

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità processuale

  • art. 30, commi 1 e 4-bis, L. 724/1994

    norma sulla disciplina delle società non operative; la censura mirava a contestare l'erronea prova delle cause oggettive di non operatività

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per contestare l'onere della prova sulla causa oggettiva di non operatività sia, nel ricorso incidentale, sulla sottoscrizione/legittimazione dell'atto

  • art. 42 DPR 600/1973

    richiamato dal contribuente per la dedotta nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    base normativa dell'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone e dell'imputazione pro quota ai soci

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative all'accertamento del reddito delle società di persone e dei redditi dei soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali di uno soltanto di essi.
  • L'unitarietà dell'accertamento del reddito sociale comporta che il giudizio non può essere deciso validamente senza la partecipazione di tutti i litisconsorti; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • La nullità per violazione del litisconsorzio necessario impone, di regola, la rimessione al primo giudice, salvo che in cassazione sia possibile una ricomposizione del contraddittorio attraverso la riunione dei processi, ma solo se risultano accertate tutte le condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Quando il vizio processuale assorbe le ulteriori censure, il giudice di legittimità decide solo sulla questione pregiudiziale del contraddittorio, lasciando assorbiti i motivi di merito e le censure incidentali.
  • Nell'accertamento sulle società non operative, la prova di una causa oggettiva che abbia impedito il conseguimento dei ricavi grava sul contribuente che invoca l'esimente; tuttavia, nel caso deciso, tale questione è rimasta assorbita per la declaratoria di nullità processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioniLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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