Cassazione Penale, Sentenza n. 12719/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, applicata per una pluralità di episodi di acquisto e cessione di cocaina. Il motivo di ricorso era un unico vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p.: la difesa sosteneva che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato lo stato detentivo della Milazzo (detenuta dal 16/11/2023) e il decorso del tempo (reati risalenti al 2009), elementi che avrebbero attenuato le esigenze cautelari e giustificato la revoca o la sostituzione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale, che ha valutato la persistenza delle esigenze cautelari in ragione della gravità dei fatti, del profilo personale della Milazzo e della sua contiguità con ambienti criminosi di tipo mafioso, e ha osservato che lo stato detentivo non determina automaticamente una riduzione delle esigenze cautelari. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il mero decorso del tempo non costituisce elemento di novità idoneo a modificare il quadro cautelare. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 lett. c) c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa come vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte valuta che il motivo non dimostri elementi nuovi tali da rendere carente la motivazione del Tribunale.
art. 292 c.p.p.
Richiamato in relazione alla valutazione del 'tempo silente' e alla necessità che il giudice che dispone la misura cautelare valuti la rilevanza temporale dei fatti; la Corte osserva che tale valutazione compete al giudice che emette la custodia e non automaticamente al giudice chiamato a revocare/sostituire la misura.
art. 299 c.p.p.
Norma che regolamenta la revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte ricorda che ai fini di revoca/sostituzione non è richiesta la medesima rivalutazione prevista per l'adozione originaria della misura, ma va verificata l'esistenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 416-bis c.p. (richiamato nel testo)
Nel provvedimento di merito si richiama che il Tribunale del riesame aveva escluso la circostanza aggravante collegata all'art. 416-bis; la Corte segnala che l'esclusione di quella aggravante non ha comunque impedito di ritenere sussistenti le esigenze cautelari per il rischio di reiterazione.
Massime di principio
- In sede di impugnazione avverso un'ordinanza di revoca o sostituzione della misura cautelare il giudice di appello non è tenuto a riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni cautelari, ma verifica soprattutto la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata e l'eventuale insorgenza di "fatti nuovi" idonei a modificarne il quadro.
- Lo stato di detenzione della persona sottoposta a misura non determina automaticamente la revoca o l'attenuazione della misura originaria: va dimostrato un mutamento concreto e probante delle esigenze cautelari.
- Il mero decorso del tempo (anche se i fatti risalgono a periodo anteriore) non costituisce di per sé elemento di novità idoneo a escludere le esigenze cautelari; occorrono elementi di sicura valenza sintomatica che indichino un cambiamento del quadro cautelare.
- Se si intende ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare, è strategico produrre fatti nuovi, circostanze concrete e prove che dimostrino l'attenuazione del pericolo di reiterazione o degli altri requisiti cautelari (es. cambiamento delle condizioni di vita, legami familiari, distacco da ambienti criminosi, elementi oggettivi sulla non attualità del rischio).
- Le spese processuali e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.) possono essere disposte se il ricorso è dichiarato inammissibile; pertanto va valutata la fondatezza preventiva dell'impugnazione prima di proporla.
Testo integrale
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