Circolare numero 04 del 23-02-1998 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 1998 i minimali di retribuzione giornaliera e oraria per l’assolvimento degli obblighi contributivi, nonché i massimali imponibili per lavoratori dello spettacolo ed esportivi professionisti. Richiama i criteri di rivalutazione collegati all’indice ISTAT e al trattamento minimo pensionistico, fissando per il periodo dal 1° gennaio 1998 il minimale giornaliero in L. 66.282 e la relativa paga oraria per il part-time. Indica inoltre il contributo fisso settimanale per apprendisti, i massimali annui e giornalieri ENPALS, la disciplina del contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti e il contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore per le retribuzioni sopra la soglia prevista.
Minimali e massimali contributivi 1998 per retribuzioni, lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
Minimali e massimali contributivi per il 1998
La circolare aggiorna i valori di riferimento per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi al 1998, distinguendo tra disciplina generale delle retribuzioni, lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti. Il documento richiama il quadro normativo di adeguamento annuale dei minimali e massimali in funzione dell’indice ISTAT e dei limiti collegati al trattamento minimo pensionistico.
Quadro normativo di riferimento e criterio di aggiornamento
L’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, prevede l’adeguamento annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, compresa la misura minima dei salari medi convenzionali, in misura pari alla variazione percentuale delle pensioni determinate ai sensi dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La circolare richiama inoltre l’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui il minimale giornaliero non può essere inferiore al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente al 1° gennaio di ciascun anno.
Limite minimo di retribuzione giornaliera
Poiché dal 1° gennaio 1998 la variazione percentuale dell’indice del costo della vita, accertata in via definitiva dall’ISTAT, è pari all’1,7%, e poiché per il settore spettacolo e per l’attività circense e viaggiante i limiti risultanti dall’adeguamento legale sarebbero inferiori al parametro del 9,50% del trattamento minimo pensionistico, la circolare stabilisce che, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1998, il limite minimo di retribuzione giornaliera per l’assolvimento degli obblighi contributivi è fissato in L. 66.282.
Tale valore vale per tutti i settori produttivi indicati nel testo e senza distinzione tra categorie di lavoratori. La circolare precisa che i datori di lavoro devono applicare il minimale contributivo solo quando esso sia superiore ai minimi di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, accordi collettivi o contratti individuali.
Retribuzione oraria minima nei contratti part-time
In conseguenza della variazione del minimale giornaliero, viene variata anche la retribuzione oraria minima utilizzabile per la denuncia ed il versamento dei contributi nei rapporti di lavoro a tempo parziale, stipulati ai sensi dell’art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
La retribuzione oraria minima si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il risultato per il numero di ore lavorative settimanali previsto dagli accordi o contratti collettivi applicabili al settore. In un’ipotesi di 40 ore settimanali, la paga oraria minima è pari a L. 9.942, calcolata come L. 66.282 x 6 : 40.
Contributo fisso per gli apprendisti
La circolare comunica inoltre che l’importo del contributo settimanale a carico dei datori di lavoro, dovuto in misura fissa per gli apprendisti, è determinato per il 1998, limitatamente alla quota IVS, in L. 4.628, pari a L. 771 giornaliera.
Lavoratori dello spettacolo: massimali imponibili ENPALS
Per i lavoratori dello spettacolo, in applicazione del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e tenuto conto dell’incremento ISTAT dell’1,7%, vengono indicati i valori del massimale di retribuzione imponibile vigenti per il 1998.
Per i lavoratori iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale contributivo e pensionabile annuo è fissato in L. 139.480.000.
Per i lavoratori iscritti all’ENPALS prima del 31 dicembre 1995, nonché per quelli iscritti dopo tale data ma con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione imponibile giornaliera è fissato in L. 1.017.000.
La circolare riporta inoltre la tabella delle fasce di retribuzione giornaliera e dei relativi massimali giornalieri imponibili, che si sviluppa progressivamente da L. 1.017.000 fino a L. 8.136.000, per la fascia "22.374.001 in poi".
Sportivi professionisti: massimali e contributo di solidarietà
Per gli sportivi professionisti, sempre alla luce del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 166, e dell’adeguamento ISTAT dell’1,7%, il massimale contributivo e pensionabile annuo per i soggetti iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva è stabilito in L. 139.480.000.
Per gli iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, nonché per coloro che, pur iscritti dopo tale data, vantino al 31 dicembre 1995 anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione imponibile giornaliera è fissato in L. 477.051.
Il contributo di solidarietà introdotto dal d.lgs. n. 166/1997 deve essere calcolato:
- per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, sulla parte di retribuzione eccedente il massimale annuo di L. 139.480.000 e fino a L. 1.017.000.000 annui;
- per gli iscritti prima del 31 dicembre 1995 e per gli iscritti successivamente ma con anzianità pregressa, sulla parte di retribuzione eccedente il massimale giornaliero imponibile di L. 477.051 e fino all’importo giornaliero di L. 3.259.615.
Contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore
Infine, la circolare richiama il contributo aggiuntivo di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Per il 1998, tale contributo si applica alle retribuzioni annue eccedenti L. 64.126.000, equivalenti a L. 205.532 giornaliere.
Il contributo aggiuntivo non è dovuto qualora l’aliquota contributiva a carico del lavoratore sia superiore al 10%.
Rinvio ad altre istruzioni
Per gli aspetti non espressamente disciplinati nel testo, la circolare rinvia alle precedenti indicazioni contenute nella circolare n. 44 dell’11 dicembre 1997 per i lavoratori dello spettacolo e nella circolare n. 38 del 27 ottobre 1997 per gli sportivi professionisti.
Punti principali
Minimale di retribuzione giornaliera per il 1998
Per effetto dell’adeguamento annuale previsto dalla normativa richiamata, e considerando che dal 1° gennaio 1998 la variazione ISTAT del costo della vita è pari all’1,7%, il limite minimo di retribuzione giornaliera è fissato in L. 66.282 a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1998. La misura deriva anche dal confronto con il 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione 1998, pari a L. 697.700, che nel caso concreto determina l’applicazione del limite più elevato.
Retribuzione oraria minima per il part-time
A seguito del nuovo minimale giornaliero, viene aggiornata anche la retribuzione oraria minima da utilizzare per la denuncia e il versamento dei contributi nei rapporti part-time. Essa si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il risultato per le ore settimanali previste dai contratti collettivi applicabili. Nell’ipotesi di 40 ore settimanali, la paga oraria minima è pari a L. 9.942 (L. 66.282 x 6 : 40).
Applicazione dei minimali e contributo apprendisti
Gli obblighi contributivi devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione indicati solo quando tali importi risultino superiori ai minimi previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, accordi collettivi o contratti individuali. Viene inoltre comunicato che per il 1998 il contributo settimanale fisso a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti, limitatamente alla quota IVS, è determinato in L. 4.628, pari a L. 771 giornaliera.
Lavoratori dello spettacolo: massimali imponibili 1998
Per i lavoratori iscritti all’ENPALS, in applicazione del d.lgs. n. 182/1997 e tenuto conto della variazione ISTAT dell’1,7%, sono indicati i valori validi per il 1998. Per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale contributivo e pensionabile annuo è fissato in L. 139.480.000. Per i soggetti iscritti prima del 31.12.1995, nonché per quelli iscritti dopo tale data ma con anzianità in altre gestioni obbligatorie al 31.12.1995, il massimale giornaliero imponibile è L. 1.017.000.
Lavoratori dello spettacolo: fasce di retribuzione giornaliera
La circolare riporta le fasce di retribuzione giornaliera e i corrispondenti massimali imponibili giornalieri per il 1998, progressivamente aumentati da L. 1.017.000 fino a L. 8.136.000 a partire dalla fascia "22.374.001 in poi". Le fasce intermedie sono articolate in scaglioni successivi con massimali pari a L. 1.017.000, 2.034.000, 3.051.000, 4.068.000, 5.085.000, 6.102.000, 7.119.000 e 8.136.000, secondo la tabella riportata.
Sportivi professionisti: massimali imponibili e contributo di solidarietà
Per gli sportivi professionisti iscritti al Fondo, in base al d.lgs. n. 166/1997 e alla variazione ISTAT dell’1,7%, il massimale contributivo e pensionabile annuo per i soggetti iscritti dopo il 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva è fissato in L. 139.480.000. Per gli iscritti prima del 31.12.1995, e per gli iscritti dopo tale data ma con anzianità in altre gestioni obbligatorie al 31.12.1995, il massimale giornaliero imponibile è L. 477.051. Il contributo di solidarietà deve essere calcolato sulla retribuzione eccedente tali massimali, fino a L. 1.017.000.000 annui per la prima categoria e fino a L. 3.259.615 giornalieri per la seconda.
Contributo aggiuntivo dell’1% ex L. 438/1992
La circolare richiama il contributo aggiuntivo di un punto percentuale a carico del lavoratore previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito nella L. n. 438/1992. Per il 1998 esso si applica alle retribuzioni annue eccedenti L. 64.126.000, corrispondenti a L. 205.532 giornaliere. Non è dovuto se l’aliquota contributiva a carico del lavoratore supera il 10%.
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