Circolare numero 48 del 26-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare individua le retribuzioni di riferimento per liquidare nel 1998 le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per alcune categorie di lavoratori. Vengono indicati gli importi giornalieri o convenzionali per lavoratori soci di cooperative, lavoratori agricoli a tempo determinato, lavoratori domestici (solo maternità) e lavoratrici autonome del commercio, dell’artigianato e del settore agricolo. Sono inoltre richiamate le date di applicazione, le regole di adeguamento e le precisazioni sui casi in cui il salario convenzionale cessa di essere utilizzato.
Prestazioni economiche di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi per il 1998: salari medi, convenzionali e altre retribuzioni
Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per il 1998
La circolare definisce le retribuzioni, medie o convenzionali, da assumere a riferimento per la liquidazione nell’anno 1998 delle prestazioni economiche di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi. L’intervento è rivolto a categorie di lavoratori per le quali il calcolo dell’indennità richiede parametri retributivi specifici, aggiornati o confermati per il periodo d’imposta/prestazione 1998.
Ambito di applicazione
I criteri indicati riguardano le prestazioni economiche riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga compresi nell’anno 1998. La circolare distingue quattro gruppi di destinatari:
- lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui all’art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, compresi gli extracomunitari, limitatamente alla maternità;
- coltivatrici dirette, mezzadre e colone, nonché lavoratrici autonome del commercio e dell’artigianato, sempre ai fini della maternità.
Lavoratori soci di cooperative
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, la circolare richiama la disciplina sul limite minimo della retribuzione giornaliera, fondata sull’art. 1, comma 4, della legge 26 settembre 1981, n. 537, e sull’art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per gli eventi indennizzabili insorti a partire dal 1 febbraio 1998, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato nel mese di gennaio 1998, le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi devono essere liquidate nella misura percentuale prevista sulla base di L. 36.800.
Le sedi INPS devono inoltre:
- comunicare la nuova misura alle società e agli enti cooperativi interessati;
- disporre le integrazioni per le prestazioni eventualmente già liquidate con le precedenti misure, se riferite ad eventi del 1998.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, anche per il 1998 il salario medio convenzionale da utilizzare resta quello rilevato nel 1995, come già precisato nella circolare n. 242 del 28 novembre 1997, sulla base dei decreti ministeriali pubblicati nel 1996.
La circolare precisa tuttavia che tali salari convenzionali cessano di essere utilizzati dal momento in cui, nella provincia interessata, il contratto collettivo provinciale stabilisca per la qualifica del lavoratore una retribuzione superiore a quella convenzionale. Questa sostituzione opera dal 1 gennaio 1998 in avanti, ma non anteriormente a tale data. Quando ricorra questa ipotesi, ai fini dell’erogazione delle prestazioni deve essere presa a riferimento la retribuzione effettiva e non più quella convenzionale.
Su questo specifico aspetto la circolare rinvia a successive istruzioni, richiamando anche il messaggio n. 04726 del 16 gennaio 1998.
Lavoratori domestici e familiari
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, compresi i lavoratori extracomunitari, la disciplina riguarda esclusivamente la maternità. Le retribuzioni convenzionali da assumere a riferimento, valide dal 1 gennaio 1998, sono le seguenti:
- L. 9.690 per retribuzioni orarie effettive fino a L. 10.910;
- L. 10.910 per retribuzioni orarie effettive da L. 10.911 fino a L. 13.330;
- L. 13.330 per retribuzioni orarie effettive oltre L. 13.330;
- L. 7.040 per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
La circolare precisa che tali retribuzioni convenzionali non incidono sull’indennità giornaliera antitubercolare, che resta corrisposta in misura fissa.
Coltivatrici dirette, mezzadre, colone e lavoratrici autonome
Per la maternità delle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, il parametro da utilizzare è L. 57.960, corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1997 per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Il criterio si applica ai casi in cui il parto avvenga nell’anno 1998, anche se il periodo indennizzabile ante partum sia iniziato nel 1997.
Per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni degli esercenti attività commerciali o artigianali, quando il periodo indennizzabile abbia inizio nel 1998, i valori di riferimento sono:
- L. 59.000 per le lavoratrici autonome artigiane, in relazione al minimo per la qualifica di impiegato dell’artigianato per il 1998;
- L. 51.700 per le lavoratrici autonome esercenti attività commerciali, in relazione al minimo per la qualifica di impiegato del commercio per il 1998.
Assicurazione tubercolosi
Con riferimento all’assicurazione tubercolosi, la circolare precisa che i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza. Ciò delimita l’ambito temporale di applicazione delle retribuzioni convenzionali o dei parametri richiamati ai fini dell’indennità tubercolare.
Punti principali
Finalità e ambito della circolare
La circolare comunica gli importi giornalieri da assumere a base per la liquidazione, nell’anno 1998, delle indennità di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi. Il richiamo riguarda le prestazioni riferite a periodi di paga compresi nel 1998 e interessa categorie specifiche di lavoratori per le quali valgono regole retributive particolari.
Lavoratori soci di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui all’art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, le prestazioni previdenziali relative ad eventi indennizzabili insorti dal 1 febbraio 1998, salvo il caso di rapporto iniziato nel mese di gennaio 1998, vanno liquidate sulla base di L. 36.800. Le sedi INPS devono informare le cooperative interessate e procedere alle integrazioni per eventuali prestazioni già liquidate con misure precedenti.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per il 1998 il salario medio convenzionale da utilizzare per i lavoratori agricoli a tempo determinato resta quello rilevato nel 1995, come già precisato con la circolare n. 242 del 28 novembre 1997. Tuttavia, dal 1 gennaio 1998 e comunque non prima, tale parametro non va più applicato quando nel contratto collettivo provinciale sia prevista, per la qualifica del lavoratore, una retribuzione superiore: in tal caso si deve assumere la retribuzione effettiva. La circolare segnala che su questo aspetto seguiranno ulteriori istruzioni, in linea con il messaggio n. 04726 del 16 gennaio 1998.
Lavoratori domestici e familiari
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, compresi gli extracomunitari, la circolare riguarda solo le prestazioni di maternità. Le retribuzioni convenzionali da considerare, valide dal 1 gennaio 1998, sono articolate per fasce di retribuzione oraria effettiva e per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali. Tali valori non rilevano invece per l’indennità giornaliera antitubercolare, che resta corrisposta in misura fissa.
Coltivatrici dirette, mezzadre, colone e lavoratrici autonome
Per la maternità delle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, se il parto avviene nel 1998 anche quando il periodo ante partum sia iniziato nel 1997, si assume L. 57.960. Per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione commercianti o artigiani, quando il periodo indennizzabile inizia nel 1998, i valori di riferimento sono L. 59.000 per le artigiane e L. 51.700 per le esercenti attività commerciali.
Assicurazione tubercolosi
La circolare precisa che, per l’indennità dell’assicurazione tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza.
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