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Circolare

Circolare numero 45 del 25-2-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l’anno 1998, le aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende agricole per operai a tempo indeterminato e determinato. Le principali novità riguardano l’aumento dell’aliquota del FPLD, la soppressione, dal 1° gennaio 1998, dei contributi per assistenza malattia e SSN per la generalità delle aziende agricole, nonché la conseguente rideterminazione del contributo di solidarietà nei soli casi residuali. Restano invece invariati i regimi di riduzione contributiva e di fiscalizzazione per montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno. Sono inoltre fissati i contributi settimanali per i contratti di formazione-lavoro, l’aliquota ex art. 3-ter l. 438/1992 e i minimali di retribuzione per il 1998.

Aliquote contributive 1998 per le aziende agricole

Aliquote contributive 1998 per le aziende agricole

La circolare aggiorna, per l’anno 1998, le aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende agricole per operai a tempo determinato e a tempo indeterminato. Il documento distingue tra generalità delle aziende agricole e aziende agricole di tipo industriale, indicando inoltre le regole speciali per cooperative agricole, aziende CD/CM, soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e benefici territoriali.

Aggiornamento dell’aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per la generalità delle aziende agricole l’aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti passa dal 22,39% al 23,09%, con ripartizione:

  • 16,55% a carico dell’azienda;
  • 6,54% a carico del lavoratore.

L’aumento deriva dall’adeguamento graduale previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, che comporta un incremento di 0,20 punti percentuali per la quota del datore di lavoro e di 0,50 punti per la quota del lavoratore.

Per le aziende agricole di tipo industriale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 146/1997, è previsto un ulteriore aumento a decorrere dall’1 luglio 1998:

  • aliquota dal 23,49% al 24,59%;
  • 17,55% a carico dell’azienda;
  • 7,04% a carico del lavoratore.

La circolare richiama la circolare n. 194 del 22 settembre 1997 per gli approfondimenti applicativi.

Soppressione dei contributi per tutela della malattia e SSN

Con l’entrata in vigore dell’art. 36, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446/1997, dalla generalità delle aziende agricole non sono più dovuti, dal 1° gennaio 1998:

  • il contributo di assistenza malattia;
  • i contributi al Servizio Sanitario Nazionale;
  • il contributo di solidarietà collegato a tali oneri.

Risultano quindi abolite le seguenti aliquote:

  • 10,60% del contributo SSN, di cui 9,60% a carico del datore di lavoro e 1% a carico del lavoratore;
  • 0,20% del contributo di assistenza malattia;
  • 4,60% del contributo di solidarietà, di cui 3,80% a carico del datore di lavoro e 0,80% a carico del lavoratore.

Per le aziende agricole con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, iniziato prima del 30 settembre 1997, le aliquote precedenti continuano ad applicarsi fino alla scadenza del periodo d’imposta.

Contributo di solidarietà al S.S.N.

La circolare precisa che il contributo di solidarietà continua a essere dovuto solo per le aziende con periodo d’imposta non corrispondente all’anno solare. In tale ipotesi:

  • si applica esclusivamente l’aliquota del 3,80% a carico del datore di lavoro;
  • è abolita la quota dello 0,80% a carico del lavoratore.

Il contributo continua a gravare sulla parte di retribuzione eccedente lire 40 milioni annue fino al limite di lire 150 milioni annue, in applicazione dell’art. 8, comma 19, della l. 24 dicembre 1993, n. 537.

Riduzioni contributive e fiscalizzazione degli oneri sociali

Per il 1998 non intervengono modifiche alla disciplina delle riduzioni e agevolazioni contributive. Restano pertanto applicabili:

  • l’art. 11, comma 27, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, per territori montani e zone svantaggiate;
  • l’art. 14, comma 1, della l. 1 marzo 1986, n. 64, per le aziende ubicate nel Mezzogiorno, come modificato dall’art. 11, comma 2, del d.l. n. 11 del 31 gennaio 1997, convertito nella l. n. 81 del 18 marzo 1997.

Per il Centro-Nord, la soppressione del contributo sanitario comporta che, dal 1° gennaio 1998, la fiscalizzazione riguardi soltanto:

  • l’assicurazione contro la tubercolosi (0,01%);
  • il finanziamento del soppresso ENAOLI (0,01%).

Contratti di formazione e lavoro

Per i datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno, a seguito dell’aumento dell’indice del costo della vita nella misura di 1,7 punti percentuali, i contributi settimanali per il 1998 per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro sono determinati come segue:

  • Fondo pensioni contributo base: lire 138;
  • Fondo pensioni adeguamento: lire 4.490;
  • TBC contributo integrativo: lire 130;
  • CUAF: lire 60;
  • maternità: lire 32;
  • infortuni sul lavoro e malattie professionali: lire 216;
  • totale: lire 5.066.

L’importo giornaliero si ottiene dividendo il totale settimanale per sei.

La quota contributiva a carico dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è pari a quella prevista per gli altri operai. Per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, iniziato prima dell’1 ottobre 1997, permane fino alla scadenza del periodo il contributo di lire 240 a carico azienda; il contributo settimanale complessivo, comprensivo dell’assistenza malattia, è pari a lire 5.310. Anche per i lavoratori di tali aziende la quota a loro carico non comprende il contributo SSN.

Aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter l. 438/1992

Per il contributo a carico dei lavoratori, l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della l. 14 novembre 1992, n. 438, si applica sulle quote di retribuzione eccedenti lire 64.126.000 annue, corrispondenti a lire 5.344.000 mensili.

La circolare precisa che dal 1° gennaio 1998 tale aliquota si applica anche alle retribuzioni eccedenti percepite dagli operai a tempo determinato, per i quali la contribuzione è calcolata sulle retribuzioni effettive e non sul salario medio nazionale.

Minimali di retribuzione per il 1998

Ai fini dell’imposizione dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 1998 è fissato in lire 58.950.

Nell’ambito degli accordi di riallineamento, il minimale giornaliero corrispondente al 50% del minimale previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 9 ottobre 1989, n. 338, è pari a lire 33.141.

Aliquote riportate negli allegati

Gli allegati alla circolare riportano le aliquote complessive per:

  • operai a tempo indeterminato e determinato;
  • aziende agricole ordinarie;
  • aziende agricole di tipo industriale dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998;
  • riduzioni contributive per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno;
  • riepilogo delle aliquote a carico azienda, con l’avvertenza che per ottenere l’aliquota complessiva occorre aggiungere la quota lavoratore (6,54 punti per il primo semestre; 7,04 punti per il secondo semestre per le aziende industriali).

Tra le specificità indicate nelle note:

  • per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera, l’aliquota FPLD è ridotta rispetto alla generalità delle aziende;
  • il contributo disoccupazione non è dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali;
  • per i lavoratori extracomunitari immigrati è previsto un ulteriore contributo dello 0,50% per il rimpatrio, a carico dei lavoratori interessati;
  • l’aliquota assegni familiari è ridotta allo 0,01% in alcuni casi specifici;
  • per cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione ex lege 240/1984 si applicano regole particolari per infortuni, CIGS e assegni familiari.

Riduzioni territoriali

Per l’anno 1998 sono confermate le riduzioni contributive previste dall’allegato 4:

  • territori montani: riduzione 70%, dovuto 30%;
  • zone svantaggiate: riduzione 40%, dovuto 60%;
  • Mezzogiorno: riduzione 40%, dovuto 60%.

La nota precisa che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.l. n. 11 del 31 gennaio 1997, convertito nella l. n. 81 del 18 marzo 1997, le agevolazioni per il Mezzogiorno si applicano dal 1° aprile 1997 alle aziende ubicate in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, e cessano il 31 dicembre 1999.

Punti principali

Aggiornamento dell’aliquota FPLD

Per la generalità delle aziende agricole l’aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti passa dal 22,39% al 23,09%, con ripartizione 16,55% a carico azienda e 6,54% a carico lavoratore, per effetto dell’adeguamento graduale previsto dal d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146. Per le aziende agricole di tipo industriale è previsto un ulteriore aumento dal 1° luglio 1998, con aliquota dal 23,49% al 24,59% (17,55% azienda e 7,04% lavoratore).

Abolizione dei contributi per malattia e SSN

Dal 1° gennaio 1998, per la generalità delle aziende agricole non sono più dovuti il contributo di assistenza malattia, i contributi al Servizio sanitario nazionale e il correlato contributo di solidarietà, con abolizione delle aliquote del 10,60% SSN, dello 0,20% per assistenza malattia e del 4,60% di solidarietà. Per le aziende con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare iniziato prima del 30 settembre 1997, le aliquote continuano ad applicarsi fino alla scadenza del periodo d’imposta.

Contributo di solidarietà nei casi residuali

Il contributo di solidarietà resta dovuto solo per le aziende con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ma limitatamente alla quota del 3,80% a carico del datore di lavoro, sulla retribuzione eccedente 40 milioni annui fino a 150 milioni annui. La quota dello 0,80% a carico del lavoratore è abolita.

Riduzioni contributive e fiscalizzazione

Per il 1998 non vi sono modifiche normative sulle riduzioni e agevolazioni contributive. Restano applicabili le disposizioni per territori montani, zone svantaggiate e aziende del Mezzogiorno. Per il Centro-Nord, la fiscalizzazione riguarda nel 1998 solo l’esonero dei contributi per l’assicurazione contro la tubercolosi (0,01%) e per il finanziamento del soppresso ENAOLI (0,01%).

Contratti di formazione-lavoro

Per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno, i contributi settimanali per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro sono fissati, per il 1998, in lire 5.066 complessive. L’importo giornaliero si ottiene dividendo per sei il totale settimanale. Per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare iniziato prima dell’1 ottobre 1997 permane l’obbligo del contributo aziendale di lire 240, con contributo settimanale complessivo pari a lire 5.310.

Aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter l. 438/1992

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori si applica sulle quote di retribuzione eccedenti lire 64.126.000 annue, pari a lire 5.344.000 mensili. La circolare precisa che tale prelievo opera anche sugli operai a tempo determinato con retribuzione effettiva superiore al limite.

Minimali di retribuzione 1998

Il minimale giornaliero di retribuzione per il 1998, ai fini dell’imposizione dei contributi degli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, è pari a lire 58.950. Per gli accordi di riallineamento il minimale giornaliero è pari a lire 33.141, corrispondente al 50% del minimale di cui al d.lgs. 9 ottobre 1989, n. 338.

Aliquote complessive e allegati

La circolare rinvia agli allegati 1, 2 e 3 per le aliquote vigenti nel 1998 per la generalità delle aziende agricole e per le aziende agricole di tipo industriale nei due periodi 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre. Gli allegati riportano anche le ripartizioni tra azienda e lavoratore, le particolarità per cooperative agricole, aziende CD/CM e casi di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

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