Circolare numero 44 del 24-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento contributivo, per il 1998, dei soggetti pensionati iscritti alla Gestione separata. In base al parere del Ministero del Lavoro, i titolari di pensione sono esclusi dall’aumento di 1,5 punti percentuali del contributo IVS e anche dal correlato 0,5% per maternità e assegno per il nucleo familiare. Per tali soggetti resta quindi applicabile, per l’anno 1998, l’aliquota contributiva preesistente del 10%.
Art. 59, comma 16, legge 449/1997: contribuzione Gestione separata per i titolari di pensione
Art. 59, comma 16, legge n. 449/1997: contribuzione della Gestione separata per i pensionati
La circolare interviene per precisare il trattamento contributivo applicabile ai titolari di pensione iscritti alla Gestione separata, chiarendo un aspetto rimasto sospeso nelle prime istruzioni emanate all’inizio di febbraio 1998. L’obiettivo è definire se, e in quale misura, questi soggetti siano tenuti all’aumento contributivo previsto dalla legge n. 449/1997.
Richiamo alle precedenti istruzioni
La nota richiama la circolare n. 34 del 7 febbraio 1998, trasmessa con messaggio n. 6965 del 9 febbraio 1998 e integrata dal messaggio n. 7171 del 10 febbraio 1998. In tale sede l’INPS aveva fornito le prime istruzioni applicative dell’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce, con decorrenza 1° gennaio 1998, la misura della contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Nelle istruzioni precedenti i destinatari dell’aumento contributivo erano stati individuati nei soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, rinviando a successiva comunicazione la definizione del trattamento dei titolari di pensione iscritti alla stessa gestione.
Chiarimento del Ministero del Lavoro
Sciogliendo la riserva, l’INPS comunica il parere reso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con telex del 18 febbraio 1998. Il Ministero, sulla base di un’interpretazione sistematica della disposizione, ha ritenuto che i pensionati debbano essere esclusi:
- dall’incremento di 1,5 punti percentuali del contributo IVS;
- dal versamento dell’aliquota contributiva di 0,5 punti percentuali istituita per il finanziamento della tutela per maternità e assegno per il nucleo familiare.
Effetti operativi sull’aliquota dovuta
In conseguenza di tale orientamento, i fruitori di trattamenti pensionistici erogati dalle gestioni previdenziali obbligatorie e iscritti alla Gestione separata devono corrispondere, per l’anno 1998, la contribuzione nella misura preesistente del 10%.
La circolare, dunque, non introduce nuovi adempimenti, ma precisa l’aliquota da applicare ai pensionati iscritti alla Gestione separata, escludendoli dagli aumenti contributivi previsti per gli altri iscritti.
Punti principali
Premessa e richiamo alle istruzioni precedenti
La circolare si colloca a integrazione della precedente circolare n. 34 del 7 febbraio 1998, inviata con messaggio n. 6965 del 9 febbraio 1998 e successivamente integrata con messaggio n. 7171 del 10 febbraio 1998. Quelle istruzioni avevano già disciplinato la misura dei contributi dovuti, con decorrenza 1° gennaio 1998, dagli iscritti alla Gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, riservando ulteriori chiarimenti proprio sul caso dei pensionati iscritti alla gestione.
Parere del Ministero del Lavoro
Con telex del 18 febbraio 1998, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha espresso il proprio avviso sulla questione. Secondo un’interpretazione sistematica della norma, i pensionati devono essere esclusi sia dall’incremento di 1,5 punti percentuali del contributo IVS sia dall’obbligo di versare l’aliquota aggiuntiva di 0,5 punti percentuali destinata al finanziamento della tutela per maternità e assegno per il nucleo familiare.
Aliquota applicabile ai pensionati iscritti alla Gestione separata
Per effetto di tale interpretazione, i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici erogati dalle gestioni previdenziali obbligatorie e che risultano iscritti alla Gestione separata devono versare, per l’anno 1998, la contribuzione nella misura preesistente del 10%.
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