Circolare numero 46 del 25-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa le modalità di sospensione e ripresa dei versamenti contributivi e assistenziali in agricoltura conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle Marche e in Umbria. Distinguendo tra Comuni disastrati e Comuni danneggiati, individua i soggetti beneficiari, le scadenze sospese, i termini di ripresa dei pagamenti e gli adempimenti documentali necessari, inclusa la presentazione delle denunce e la comunicazione delle ordinanze di sgombero. Vengono inoltre chiarite le regole applicabili al contributo del 15% ex legge n. 662/1996 e ai concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia.
Crisi sismica Marche-Umbria: chiarimenti sulla sospensione dei contributi agricoli
Crisi sismica Marche-Umbria e sospensione dei contributi agricoli
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulle misure di sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in agricoltura conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle Regioni Marche e Umbria. Il documento distingue tra diverse categorie di soggetti e tra Comuni disastrati e Comuni danneggiati, precisando scadenze, riprese della riscossione e adempimenti documentali.
Quadro generale e finalità
La circolare si collega ai provvedimenti normativi richiamati, in particolare all'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 e alla legge n. 434 del 17 dicembre 1997 di conversione del decreto-legge n. 364 del 27 ottobre 1997. L'obiettivo è chiarire le fattispecie di sospensione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai compartecipanti familiari e dai piccoli coloni, nonché la sospensione dei termini per la presentazione della modulistica connessa.
Datori di lavoro agricolo nei Comuni disastrati
Per i datori di lavoro agricolo residenti o con sede operativa nei Comuni disastrati indicati nell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694/1997, la sospensione dei termini di versamento è prorogata al 31 marzo 1998. I contributi sospesi nel periodo 26 settembre 1997 - 31 marzo 1998 devono essere versati entro il 1 aprile 1998.
La sospensione riguarda i contributi del 2° e 3° trimestre 1997, le cui scadenze ordinarie erano fissate al 10 dicembre 1997 e al 10 marzo 1998.
Datori di lavoro agricolo nei Comuni danneggiati con ordinanza di sgombero
Per i datori di lavoro agricolo residenti o con sede operativa nei Comuni danneggiati di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2694/1997, la sospensione del termine di versamento è prorogata fino al 31 dicembre 1998, ma il beneficio è riconosciuto solo ai soggetti che abbiano ricevuto ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale dell'abitazione o dell'immobile sede dell'attività.
La sospensione interessa le scadenze del 10 dicembre 1997, 10 marzo, 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre 1998. I contributi sospesi devono essere pagati entro il 1 gennaio 1999, pena l'applicazione delle sanzioni di legge.
Sospensione della modulistica per i datori di lavoro agricolo
Per questi soggetti opera anche la sospensione del termine di presentazione della modulistica connessa al versamento. La sospensione riguarda, per i datori di lavoro agricolo, solo la dichiarazione trimestrale di manodopera in scadenza il 25 aprile 1998, relativa al 1° trimestre 1998.
Le dichiarazioni del 2° e 3° trimestre 1998 devono essere presentate alle scadenze ordinarie del 25 luglio e del 25 ottobre 1998, così da consentire la determinazione dei contributi e l'emissione dei bollettini di pagamento in tempo utile per il versamento entro il 2 gennaio 1999. La dichiarazione del 1° trimestre 1998 deve quindi essere presentata entro il 25 luglio 1998.
Per usufruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare alla Sede competente dell'Istituto l'avvenuto ricevimento dell'ordinanza sindacale di sgombero, depositandone copia entro il 30 giugno 1998. Le Sedi devono poi inviare l'elenco delle aziende aventi diritto alla Direzione Centrale Contributi e Tecnologia Informatica entro il 15 luglio 1998.
Contributo del 15% ex art. 1, comma 194, legge n. 662/1996
La circolare precisa che è sospeso anche il versamento del contributo del 15% previsto dall'art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996. Poiché la riscossione avviene con cadenza bimestrale al 20 del mese, la sospensione opera:
- per i soggetti con proroga al 31 marzo 1998, con riferimento alla scadenza del 20 febbraio 1998;
- per i soggetti con proroga al 31 dicembre 1998, anche per le scadenze del 20 aprile, 20 giugno, 20 agosto, 20 ottobre e 20 dicembre 1998.
La riscossione riprende entro il 1 aprile 1998 per i primi soggetti ed entro il 2 gennaio 1999 per i secondi. Qualsiasi versamento eseguito oltre tali date comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.
Concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia
Per i concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia residenti o con sede di attività operativa agricola nei Comuni disastrati, la sospensione riguarda:
- le scadenze del 10 novembre 1997 e del 10 gennaio 1998, per chi beneficia della proroga al 31 marzo 1998;
- oltre alle precedenti, anche le scadenze del 10 luglio, 10 settembre e 10 novembre 1998, per chi beneficia della sospensione al 31 dicembre 1998.
La riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali deve riprendere, rispettivamente, dal 1 aprile 1998 e dal 2 gennaio 1999.
Anche per questi soggetti è necessaria la comunicazione alla Sede competente, corredata dell'ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale degli immobili di residenza o sede dell'attività, entro il 31 marzo 1998.
Termini per la modulistica e adempimenti finali
Per i concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia, la sospensione del termine per la presentazione della modulistica opera per la scadenza del 31 gennaio 1998. Al fine di consentire il calcolo dei contributi e l'emissione degli avvisi di pagamento, la denuncia deve comunque essere presentata entro il 31 marzo 1998 alla Sede competente.
La Sede deve trasmettere l'elenco delle aziende aventi diritto alle Direzioni Centrali Contributi e Tecnologia Informatica entro il 15 aprile 1998.
Sintesi operativa
La circolare si concentra quindi su tre profili: individuazione dei beneficiari, scadenze sospese e ripresa dei versamenti, e obblighi documentali per accedere alle agevolazioni. In tutti i casi, la fruizione della sospensione è subordinata alla corretta attestazione dello sgombero per inagibilità, quando richiesta, e al rispetto dei termini indicati per la presentazione delle comunicazioni alle Sedi INPS.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare interviene a seguito dei provvedimenti normativi emanati per la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle Regioni Marche e Umbria. Lo scopo è chiarire le fattispecie di sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in agricoltura, nonché la sospensione dei termini per la presentazione della modulistica connessa.
Datori di lavoro agricolo nei Comuni disastrati
Per i datori di lavoro agricolo residenti o con sede operativa nei Comuni disastrati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694/1997, la sospensione del versamento dei contributi è prorogata al 31 marzo 1998. I contributi sospesi nel periodo 26 settembre 1997 - 31 marzo 1998 devono essere pagati entro il 1 aprile 1998. La sospensione riguarda i contributi del 2° e 3° trimestre 1997, con scadenze ordinarie rispettivamente al 10 dicembre 1997 e al 10 marzo 1998.
Datori di lavoro agricolo nei Comuni danneggiati con ordinanza di sgombero
Per i datori di lavoro agricolo residenti o con sede operativa nei Comuni danneggiati di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2694/1997, che abbiano ricevuto ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale dell'abitazione o dell'immobile sede dell'attività, la sospensione dei contributi è prorogata fino al 31 dicembre 1998. Sono sospese le scadenze del 10 dicembre 1997, 10 marzo, 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre 1998; il pagamento dei contributi sospesi deve avvenire entro il 1 gennaio 1999. Il beneficio spetta solo a chi abbia effettivamente ricevuto l'ordinanza di sgombero.
Sospensione della modulistica per i datori di lavoro agricolo
Per i datori di lavoro agricolo con proroga al 31 dicembre 1998 opera anche la sospensione della presentazione della modulistica connessa al versamento. La sospensione riguarda soltanto la dichiarazione trimestrale di manodopera in scadenza il 25 aprile 1998, relativa al 1° trimestre 1998. Le dichiarazioni del 2° e 3° trimestre 1998 devono invece essere presentate alle scadenze naturali del 25 luglio e 25 ottobre 1998, così da consentire il calcolo dei contributi e l'emissione dei bollettini in tempo utile per il pagamento entro il 2 gennaio 1999. Per usufruire del beneficio, la copia dell'ordinanza sindacale deve essere presentata alla Sede competente entro il 30 giugno 1998; le Sedi devono trasmettere l'elenco delle aziende aventi diritto alla Direzione Centrale Contributi e Tecnologia Informatica entro il 15 luglio 1998.
Contributo del 15% ex art. 1, comma 194, legge n. 662/1996
La circolare precisa che è sospeso anche il versamento del contributo del 15% dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996. Per i soggetti con sospensione fino al 31 marzo 1998, la sospensione riguarda il contributo in riscossione dal periodo 26 settembre 1997 - 31 marzo 1998, con riferimento alla scadenza del 20 febbraio 1998. Per i soggetti con proroga al 31 dicembre 1998, la sospensione vale anche per le scadenze del 20 aprile, 20 giugno, 20 agosto, 20 ottobre e 20 dicembre 1998. La riscossione riprende entro il 1 aprile 1998 o entro il 2 gennaio 1999, a seconda della fattispecie; i versamenti successivi a tali date comportano sanzioni di legge.
Concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia
Per i soggetti residenti o con sede operativa agricola nei Comuni disastrati, la sospensione riguarda le scadenze del 10 novembre 1997 e del 10 gennaio 1998 se beneficiano della proroga al 31 marzo 1998; per chi beneficia della sospensione al 31 dicembre 1998, si aggiungono le scadenze del 10 luglio, 10 settembre e 10 novembre 1998. La riscossione dei contributi riprende rispettivamente dal 1 aprile 1998 e dal 2 gennaio 1999. Anche in questo caso è richiesta la comunicazione alla Sede competente, corredata dell'ordinanza sindacale di sgombero, entro il 31 marzo 1998. La sospensione della modulistica opera per la scadenza del 31 gennaio 1998; per il calcolo dei contributi e l'emissione degli avvisi di pagamento, la denuncia deve essere presentata entro il 31 marzo 1998 e l'elenco delle aziende aventi diritto deve essere trasmesso dalla Sede alle Direzioni Centrali Contributi e Tecnologia Informatica entro il 15 aprile 1998.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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