Sentenza del 14/09/2016 n. 18043 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva riconosciuto ad A.G. il diritto al rimborso IRPEF di 2.507,74 euro. Secondo l'Ufficio, la CTR avrebbe omesso di verificare quando fossero maturati i rendimenti del fondo pensione, se tali somme costituissero effettivamente rendimenti finanziari già tassati e se il contribuente avesse dimostrato di avere versato personalmente i contributi deducibili entro il limite del 4% della retribuzione. L'Agenzia ha inoltre denunciato la violazione delle regole sull'onere della prova previste dall'art. 2697 c.c. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse esaminato i fatti controversi e li avesse considerati provati sulla base della documentazione prodotta, chiarendo che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la valutazione degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR favorevole al contribuente. È stato quindi confermato il diritto di A.G. al rimborso di 2.507,74 euro, relativo alla non corretta tassazione della prestazione del fondo pensione, nella parte riferita ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% e ai rendimenti finanziari già assoggettati a imposizione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto discusso e decisivo per il giudizio
La norma consente di censurare in cassazione l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, ma non permette di contestare la semplice valutazione o il peso attribuito dal giudice di merito agli elementi istruttori.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse invertito l'onere della prova, ma avesse valutato la documentazione disponibile e considerato provati i fatti rilevanti relativi ai contributi e ai rendimenti del fondo.
Art. 17, comma 2, TUIR
La disposizione è stata richiamata per riconoscere il regime fiscale applicabile alle somme erogate dal fondo pensione e, in particolare, l'esclusione dalla tassazione della parte di capitale corrispondente ai contributi del lavoratore entro il limite normativo del 4%.
Art. 19 TUIR
La norma disciplina la tassazione separata di determinate somme percepite, comprese quelle derivanti da rapporti previdenziali e assistenziali; nel caso concreto è stata applicata per individuare la corretta base imponibile della prestazione del fondo pensione.
Art. 17, comma 6, TUIR, nel testo applicabile ratione temporis
La disposizione è stata richiamata in relazione alla determinazione del trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche integrative e alla distinzione tra capitale, contributi versati dal lavoratore e rendimenti finanziari.
Cass., Sezioni Unite, n. 8053/2014
La pronuncia chiarisce i limiti del sindacato della Cassazione sull'omesso esame di fatti decisivi, escludendo che il ricorso possa trasformarsi in una nuova valutazione delle prove o degli elementi istruttori.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito esamina la documentazione e considera provati i fatti controversi, la sua valutazione non può essere normalmente sostituita in cassazione con una diversa lettura delle prove.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo riguarda l'omissione di un fatto storico realmente decisivo, non l'insufficiente apprezzamento o la mancata valorizzazione di uno specifico documento.
- In materia di prestazioni da fondi pensione è necessario distinguere tra contributi versati dal lavoratore, quota capitale e rendimenti finanziari, perché tali componenti possono avere regimi fiscali differenti.
- Il contribuente che chiede un rimborso deve fornire documentazione idonea a dimostrare la natura delle somme e l'eventuale tassazione già applicata; tuttavia, se il giudice ritiene tale prova raggiunta, l'Amministrazione non può ottenere la cassazione della decisione soltanto proponendo una diversa interpretazione dei documenti.
- La corretta individuazione della disciplina fiscale applicabile richiede il riferimento alla normativa vigente nel periodo di formazione dei contributi e dei rendimenti, secondo il principio del trattamento ratione temporis.
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