Sentenza del 14/03/2019 n. 7240 - Corte di Cassazione
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Sottoscrizione di persona giuridica - Disconoscimento rispetto a tutti gli organi rappresentativi - Necessità - Omissione - Genericità ed invalidità del disconoscimento - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2005, con i quali erano stati recuperati maggiori ricavi della società per circa 280.000 euro, ritenuti derivanti dalla vendita di immobili a un prezzo superiore a quello dichiarato negli atti definitivi. In particolare, hanno sostenuto che il preliminare di vendita rinvenuto presso una banca, recante un prezzo maggiore, non potesse essere utilizzato perché la sottoscrizione era stata disconosciuta dall'amministratore B. e l'Amministrazione non aveva richiesto la verificazione ex artt. 214 e 216 c.p.c. Sono stati inoltre dedotti vizi dell'invito a comparire, carenza di motivazione degli avvisi, illegittimità dell'accertamento induttivo, violazione delle regole sull'onere della prova, mancato riconoscimento di costi e omesso esame di circostanze relative allo stato e alla localizzazione degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il disconoscimento effettuato dal solo B. non fosse sufficiente, poiché la società aveva amministrazione disgiuntiva e anche l'altro socio, T., avrebbe dovuto contestare le sottoscrizioni. Inoltre, il disconoscimento riguardava solo alcune pagine e non impediva di riferire l'intera scrittura ai sottoscrittori. La contestazione avrebbe dovuto riguardare la falsità ideologica o l'interpolazione del prezzo mediante querela di falso, non un semplice disconoscimento della firma. Sono state inoltre confermate la tardività dell'eccezione relativa all'invito a comparire, la legittimità dell'acquisizione del preliminare presso la banca, la sufficienza della motivazione dell'accertamento induttivo fondato anche sull'antieconomicità, l'assenza di prova dei costi dedotti e la rilevanza indiziaria del preliminare. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Articoli 214 e 216 c.p.c.
In presenza del disconoscimento della firma, il giudice deve accertare l'autenticità della sottoscrizione, altrimenti non può tenerne conto ai fini della decisione.
Il disconoscimento valido di una sottoscrizione impone, a chi intenda utilizzare la scrittura, di proporre la verificazione. Tuttavia, nel caso di una persona giuridica con più soggetti abilitati alla firma, il disconoscimento deve essere completo e riferito alle sottoscrizioni riconducibili a tutti gli organi o rappresentanti competenti.
Articolo 2257, comma 1, c.c.
L'amministrazione della società semplice spett[a] disgiuntamente a ciascuno dei soci, salvo diversa pattuizione.
Quando l'amministrazione è disgiuntiva, ciascun socio può rappresentare l'ente; pertanto, per contestare efficacemente una scrittura sottoscritta nell'interesse della società, devono essere considerate e, se necessario, disconosciute le sottoscrizioni di tutti i soci dotati del potere rappresentativo.
Articolo 221 c.p.c.
La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa.
Se non si nega la provenienza della firma, ma si sostiene che il contenuto del documento sia stato alterato o falsificato, la contestazione deve essere proposta mediante querela di falso.
Articolo 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove ed eccezioni nuove, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Nel processo tributario le eccezioni in senso stretto, come la nullità dell'invito a comparire, devono essere dedotte tempestivamente nel ricorso introduttivo e non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
Articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973
L'Amministrazione finanziaria può acquisire da terzi, compresi gli istituti di credito, documenti e informazioni utili all'accertamento, anche con valore presuntivo.
Articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, anche quando la contabilità è formalmente regolare, se emergono elementi di inattendibilità o antieconomicità.
Articolo 2697 c.c.
Chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il contribuente che richiede il riconoscimento di costi correlati a maggiori ricavi deve documentarne l'effettiva sostenibilità.
Articolo 7 della legge n. 212/2000
L'atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La motivazione per relationem è sufficiente se l'atto riporta i passaggi essenziali del documento richiamato.
Massime di principio
- Per una società o persona giuridica, il disconoscimento di una scrittura privata deve essere specifico, tempestivo e riferito a tutte le sottoscrizioni potenzialmente riconducibili ai soggetti dotati di potere rappresentativo; una contestazione parziale o generica può risultare inefficace.
- Se la firma è riconducibile al rappresentante, ma si sostiene che il contenuto del documento sia stato alterato, inserito successivamente o falsificato, il semplice disconoscimento della firma non basta: occorre valutare la proposizione della querela di falso.
- Nel processo tributario, un documento disconosciuto non può normalmente essere utilizzato senza verificazione, ma tale tutela opera soltanto quando il disconoscimento sia validamente formulato e riguardi effettivamente la provenienza della scrittura.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare documenti acquisiti presso terzi, come banche e intermediari, e valorizzarli come elementi presuntivi dell'esistenza di ricavi non dichiarati.
- La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento induttivo quando risultino operazioni antieconomiche o altri elementi oggettivi di inattendibilità.
- I costi collegati a maggiori ricavi non vengono riconosciuti automaticamente o in percentuale: devono essere specificamente indicati e provati dal contribuente.
- Le eccezioni relative a vizi dell'invito a comparire o dell'atto impositivo devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
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