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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15637/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Torre Annunziata che aveva sospeso l'esecuzione dello "sgombero" disposto dal Pubblico Ministero su appartamenti di un complesso a Sant'Agnello. Il PM contestava che il GIP avesse illegittimamente ritenuto non indispensabile lo sgombero (vizi di motivazione e bilanciamento della proporzionalità), avesse equivocato sul rilievo penale dell'assenza del certificato di abitabilità (art. 221 T.U.LL.SS.) e avesse dato protezione a occupanti definiti come terzi in buona fede senza valutare titolo, epoca d'insediamento e carico urbanistico

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Pubblico Ministero fondato. Ha affermato che: (i) il potere di disporre lo sgombero è riservato al PM (art. 655 c.p.p.) e il giudice dell'esecuzione può sindacare solo la "concreta indispensabilità" delle modalità esecutive; (ii) il GIP ha errato nel bilanciamento quando ha rivalutato, in sede esecutiva e senza impulso di parte, il profilo del "periculum in mora" già valutato in sede cautelare; (iii) il GIP non ha motivato adeguatamente la mancata verifica dell'aggravio del "carico urbanistico" connesso all'occupazione (38 nuclei familiari) e ha sottovalutato la rilevanza cautelare della mancata agibilità; (iv) la sola nomina di un amministratore giudiziario/custode non è idonea, di per sé, a scongiurare l'aggravamento del carico urbanistico; (v) la censura sulla presunta disparità di trattamento per la scelta di impugnare un solo procedimento è infondata. In definitiva la Corte ha accolto il ricorso del PM (annullamento/superamento dell'atteggiamento del GIP e rilievo dei vizi indicati) e ha formulato principi di diritto direttivi per il futuro controllo delle ordinanze di esecuzione relative agli sgomberi in sequestri preventivi.

Norme richiamate

  • art. 655 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Pubblico Ministero la competenza esclusiva sulla scelta delle modalità esecutive del sequestro (compreso lo sgombero); il giudice dell'esecuzione può controllare solo la concreta indispensabilità dello sgombero

  • art. 111 Cost.

    Imposta l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; utilizzato per argomentare che, pur non imponendo motivazione agli atti del PM in generale, la protezione del diritto alla casa rende difficile sostenere provvedimenti esecutivi con motivazioni meramente formali

  • art. 125 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di motivazione per sentenze e ordinanze giudiziarie; la differenza tra doveri di motivazione del giudice e quelli del PM è richiamata dalla Corte

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto dell'affidamento dell'esecuzione del sequestro ad un amministratore giudiziario; citata come riferimento procedurale per le modalità esecutive

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Richiede la motivazione, anche sintetica, del periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca; la Corte ne trae argomento sul dovere di motivazione e proporzionalità nelle misure reali

  • art. 240 c.p.

    Riferimento alla confisca come finalità che giustifica il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.; collegata alla necessità di motivare il periculum in mora

  • art. 221 T.U.LL.SS.

    Norma sulle conseguenze amministrative dell'assenza del certificato di abitabilità: la Corte sottolinea che la depenalizzazione non rende irrilevante l'assenza del certificato sotto il profilo cautelare e igienico-sanitario; il mancato possesso di agibilità rileva per la valutazione dell'illiceità e delle conseguenze cautelari

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    art. 34.3 citato nel testo

    Richiamata per sottolineare la rilevanza sovranazionale del diritto alla casa nell'analisi del bilanciamento di interessi

  • Carta sociale europea

    Citata per rafforzare il rilievo convenzionale del diritto all'abitazione nell'interpretazione del principio di proporzionalità

  • Corte EDU - art. 8 CEDU (giurisprudenza)

    menzionata come riferimento interpretativo

    L'art. 8 CEDU è interpretato dalla Corte EDU in senso da riconoscere una tutela del diritto all'abitazione nell'ambito della vita privata e del domicilio

Massime di principio

  • Il potere di disporre lo sgombero di un immobile sottoposto a sequestro preventivo è primariamente del Pubblico Ministero (art. 655 c.p.p.); il giudice dell'esecuzione può sindacare solo la "concreta indispensabilità" delle modalità esecutive, non riesaminando i presupposti del sequestro (fumus/periculum) in assenza di impulso di parte
  • In sede esecutiva il principio di proporzionalità vale ma non può tradursi nella rivalutazione del periculum in mora già accertato in sede cautelare; il giudice deve limitarsi a verificare se le finalità cautelari possano essere raggiunte con modalità meno invasive
  • Nella valutazione dell'indispensabilità dello sgombero il giudice deve considerare l'eventuale aggravio del "carico urbanistico" derivante dall'uso dell'immobile (numero di nuclei abitativi, impatto su infrastrutture e servizi): tale elemento è fattuale e richiede motivazione specifica
  • L'assenza del certificato di abitabilità/agibilità, pur potendo essere oggetto di disciplina amministrativa diversa, mantiene rilevanza sotto il profilo cautelare e sanitario e non può essere ignorata nel bilanciamento; la nomina di un amministratore giudiziario o la semplice apposizione di sigilli possono risultare insufficienti a preservare le finalità del sequestro se non impediscono l'effetto lesivo (es. permanenza occupativa)
  • La qualifica di "terzo in buona fede" agli occupanti incide sulla valutazione della proporzionalità ma richiede valutazione probatoria: elementi come titolo traslativo, epoca di insediamento e conoscenza del vincolo cautelare devono essere accertati e motivati
  • La parte che impugna può scegliere quali provvedimenti contestare; la scelta di impugnare un solo procedimento non determina di per sé inammissibilità o disparità di trattamento ove la Corte voglia esaminare l'atto impugnato

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