Sentenza n. 5217/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento dell'ANAC fasc. n. 807/2025/sd del 10 settembre 2025 avente ad oggetto "Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii." con il quale è stata disposta l'annotazione della risoluzione del contratto tra la Sapit S.r.l. e l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) "Istituto Romano San Michele" nell'Area B, del casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 (prot. n. 0121252 del 10 settembre 2025); per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento dell'ANAC fasc. n. 807/2025/sd del 12 maggio 2025; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico della risoluzione del contratto di lavori pubblici
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente e stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'annotazione ANAC della risoluzione del contratto relativo a lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di una copertura. La risoluzione era stata disposta dalla stazione appaltante per l'ingiustificata sospensione dei lavori, l'inefficiente capacità organizzativa e l'abbandono del cantiere. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 213 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 11 del regolamento ANAC, sostenendo che la segnalazione, effettuata circa 71 giorni dopo la risoluzione, fosse tardiva e rendesse illegittima l'annotazione. Il secondo motivo deduceva difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, violazione di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che la risoluzione fosse pretestuosa, che i ritardi dipendessero dalla stazione appaltante e che il progetto presentasse carenze, anche con riguardo alla presenza di amianto, agli oneri di sicurezza, ai ponteggi e alle autorizzazioni. L'impresa contestava inoltre che la vicenda potesse assumere rilievo quale grave illecito professionale. Il terzo motivo denunciava la violazione del contraddittorio e dell'art. 15 del regolamento ANAC per il diniego dell'audizione personale. La stazione appaltante ha eccepito l'inammissibilità delle censure rivolte alla risoluzione, appartenente alla giurisdizione ordinaria, e ha difeso la legittimità della segnalazione e dell'annotazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In rito ha chiarito che le contestazioni relative alla risoluzione contrattuale rilevano soltanto incidenter tantum, per verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e la correttezza dell'istruttoria ANAC; tale accertamento non produce giudicato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, c.p.a., e non comporta una sostituzione del giudice amministrativo al giudice ordinario. Il primo motivo è stato respinto perché l'annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 non ha natura sanzionatoria e il termine previsto dall'art. 11 del regolamento ANAC per la segnalazione è ordinatorio. Il ritardo di circa quaranta giorni rispetto al termine indicato non ha comunque fatto venir meno l'attualità della notizia. Il secondo motivo è stato respinto perché la risoluzione non appariva manifestamente infondata: la diffida della stazione appaltante era circostanziata, lo stato di abbandono del cantiere non era efficacemente contestato e le giustificazioni dell'impresa non erano sostenute da prove documentali o presunzioni gravi, precise e concordanti. Le contestazioni sulla presenza dell'amianto e sulle modifiche della documentazione della gara successiva non dimostravano un uso abnorme del potere di risoluzione; inoltre, tali elementi sopravvenuti non potevano essere utilizzati per giudicare la legittimità dell'istruttoria ANAC, in applicazione del principio tempus regit actum. L'ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza della notizia, non definire in via piena e definitiva la responsabilità contrattuale dell'impresa. La valutazione circa la configurabilità del grave illecito professionale spetta alla singola stazione appaltante nell'ambito della successiva valutazione di affidabilità, non all'ANAC mediante l'annotazione, che non costituisce uno stigma permanente. Il terzo motivo è stato respinto perché l'audizione prevista dall'art. 15 del regolamento è una facoltà discrezionale del dirigente, complementare alle memorie scritte, e non un diritto dell'interessato. In ogni caso, l'impresa non aveva indicato quali specifici elementi ulteriori, non rappresentabili per iscritto, avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80
La disposizione consente l'iscrizione nel Casellario delle notizie utili alla verifica dei gravi illeciti professionali, comprese le risoluzioni contrattuali potenzialmente indicative di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.
art. 11 regolamento ANAC sulla gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici
Il termine per la segnalazione da parte della stazione appaltante è ordinatorio e il suo mancato rispetto non impedisce l'annotazione, anche perché l'ANAC può acquisire la notizia aliunde e non può decadere dal potere per l'inerzia di un soggetto terzo.
art. 18 regolamento ANAC sulla gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici
L'archiviazione è riservata alle notizie manifestamente infondate o inconferenti; per una risoluzione contrattuale l'ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione.
art. 15 regolamento ANAC sulla gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici
L'audizione dell'interessato è una facoltà discrezionale del dirigente, utilizzabile quando sussistano esigenze istruttorie non soddisfabili mediante le memorie e la documentazione.
art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
Le risoluzioni contrattuali possono essere potenzialmente indicative di grave illecito professionale e quindi rilevare ai fini del Casellario.
art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. 36/2023
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
La valutazione concreta del grave illecito professionale spetta alla stazione appaltante nell'ambito della successiva valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico, non all'ANAC in sede di annotazione.
art. 108, d.lgs. 50/2016
La risoluzione contrattuale costituisce il presupposto della segnalazione; l'eventuale radicale violazione del relativo procedimento potrebbe integrare manifesta infondatezza, ma nel caso esaminato non sono emerse anomalie macroscopiche.
art. 8, comma 1, c.p.a.
Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente di questioni riservate al giudice ordinario quando ciò sia necessario per decidere la controversia, senza efficacia di giudicato sull'accertamento incidentale.
art. 2729 c.c.
L'imputabilità dei ritardi alla stazione appaltante avrebbe dovuto essere sostenuta da prove documentali o presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 1336 c.c.
La presentazione dell'offerta implica, secondo il richiamo operato dal giudice, l'accettazione delle condizioni di esecuzione contenute nei documenti di gara, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la decisione in forma semplificata, unitamente all'art. 120 c.p.a.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del contenzioso relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- L'annotazione nel Casellario informatico ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 ha natura non sanzionatoria; pertanto, il termine regolamentare per la segnalazione della risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante è ordinatorio e il suo superamento non determina, di per sé, l'illegittimità dell'annotazione, salvo che venga meno l'attualità della notizia.
- Quando viene segnalata una risoluzione contrattuale, l'ANAC deve verificare la veridicità della notizia e la sua non manifesta infondatezza, ma non è chiamata a definire in modo pieno e definitivo la responsabilità contrattuale delle parti. La manifesta infondatezza ricorre solo in presenza di un uso abnorme e immediatamente percepibile del potere di risoluzione, di macroscopiche violazioni procedurali o di prove pronte e liquide dell'assenza di imputabilità dell'inadempimento all'operatore economico.
- Le contestazioni relative alla legittimità della risoluzione contrattuale, devolute al giudice ordinario, possono essere esaminate dal giudice amministrativo solo incidenter tantum nella controversia sull'annotazione ANAC; tale accertamento non è idoneo a formare giudicato.
- L'annotazione di una risoluzione contrattuale non equivale alla certificazione definitiva di un grave illecito professionale e non costituisce uno stigma permanente. La valutazione sull'affidabilità dell'operatore e sulla configurabilità del grave illecito professionale deve essere compiuta dalla singola stazione appaltante, considerando il complessivo curriculum dell'impresa e le specifiche caratteristiche del nuovo contratto.
- L'audizione prevista dal regolamento ANAC per il procedimento di annotazione è una facoltà discrezionale del dirigente, complementare alle memorie scritte, e non un diritto procedimentale assoluto. La doglianza per il suo mancato svolgimento richiede comunque l'indicazione concreta degli elementi fattuali o valutativi ulteriori che avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento.
- Nel giudizio sulla legittimità dell'istruttoria amministrativa si applica il principio tempus regit actum: elementi sopravvenuti dopo l'adozione dell'annotazione non possono essere utilizzati come parametro per dimostrarne l'illegittimità.
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