Cassazione Penale, Sentenza n. 465/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava che, a seguito dell'esclusione dell'aggravante (artt. 585, 576 e 61 n.2 c.p.) operata in sede di rinvio, il fatto contestato risultava procedibile a querela della persona offesa (art. 582 c.p.) e che in data 1 dicembre 2022 era intervenuta la remissione di querela con accettazione; perciò il reato si era estinto e la sentenza di merito doveva essere annullata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: constatata l'esclusione dell'aggravante che rendeva il reato procedibile a querela, e verificata la remissione di querela intervenuta e regolarmente accettata durante il pendente ricorso per cassazione, ha dichiarato che il reato si è estinto. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato il querelato al pagamento delle spese processuali, in conformità a quanto risultava nell'atto di remissione.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa; la remissione della querela estingue il reato e tale estinzione può essere rilevata in sede di legittimità se la remissione è intervenuta e accettata durante il pendente ricorso.
artt. 585, 576 e 61 n. 2 cod. pen.
Norme relative all'aggravante teleologica che, se esclusa nel giudizio di rinvio, possono incidere sulla procedibilità del reato trasformandolo in procedibile a querela.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale usata per la sintesi dei motivi di ricorso; la censura è stata formulata conformemente a questo disposto.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini) - Rv. 227681
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Massime di principio
- Se, in sede di rinvio, viene esclusa un'aggravante tale da rendere il reato procedibile a querela, la remissione della querela estingue il reato anche se la remissione interviene durante il pendente ricorso per cassazione.
- La remissione di querela, se tempestiva e regolarmente accettata, può essere rilevata d'ufficio e dichiarata in sede di legittimità; pertanto la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio quando il reato risulti estinto.
- In casi analoghi è essenziale verificare la data di remissione e se essa sia stata accettata formalmente: solo la remissione accettata produce estinzione rilevabile in cassazione.
- L'esclusione di aggravanti può modificare la procedibilità del reato (da d'ufficio a a querela); va sempre valutato l'effetto di tale esclusione sulla possibilità di estinzione per remissione.
- La condanna alle spese può seguire la dichiarazione di estinzione se nell'atto di remissione è previsto il convenire sulle spese o se la valutazione del giudice lo ritiene dovuto in base agli atti.
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