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Sentenza

Sentenza n. 8189/2026 - Roma, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza numero 5857/2023, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II, pubblicata il 6 aprile 2023 nel procedimento numero 6583/2021, successivamente confermata, dalla sentenza numero 6892/2025 Reg. Prov. Coll. (reg. ric. 8615/2023) emessa dal Consiglio di Stato.

Giustizia amministrativa202602355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5857/2023, confermata dal Consiglio di Stato, recante l'obbligo di avviare e portare a compimento la procedura di acquisizione al patrimonio comunale delle particelle oggetto di contestazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5857/2023, non appellata quanto al capo relativo all'accertamento dell'inadempienza convenzionale di Roma Capitale e successivamente confermata dal Consiglio di Stato. Il giudicato aveva ordinato all'amministrazione di adempiere all'obbligazione assunta di garantire la proprietà comunale delle aree oggetto di concessione, mediante l'avvio e il completamento della procedura di acquisizione al patrimonio comunale delle particelle controverse. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 5 agosto 2025. Roma Capitale si è costituita dichiarando di essersi attivata, ma ha riconosciuto che l'adempimento non era ancora perfezionato. La ricorrente ha inoltre chiesto la previsione di una somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando la non contestata mancata completa esecuzione del giudicato e la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 112 ss. c.p.a. Ha ordinato a Roma Capitale di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventualità di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d'ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della Succursale, stabilendo un termine di 120 giorni decorrente dalla comunicazione, a cura della ricorrente, dell'ulteriore inadempimento e previa istanza della stessa. È stata invece respinta la domanda di disporre una somma di denaro per ogni ritardo, in ragione della complessità dell'attività amministrativa ancora da svolgere. Roma Capitale è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; la mancata completa esecuzione, anche quando l'amministrazione abbia avviato le attività necessarie ma non le abbia perfezionate, legittima l'intervento del giudice dell'ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non abbia ancora completato l'adempimento imposto dal giudicato, anche se abbia dichiarato di essersi attivata per eseguirlo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire previa constatazione dell'ulteriore inottemperanza e istanza della parte interessata.
  • La concessione di una somma di denaro per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato può essere negata quando la complessità delle attività amministrative ancora da svolgere renda non proporzionata, allo stato, tale misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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