Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 165 del 06-10-2015

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati (SNAP-FNA) per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con lo SNAP-FNA per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali degli iscritti. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Convenzione INPS-SNAP-FNA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-SNAP-FNA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta con lo SNAP-FNA per consentire la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Vengono precisati il perimetro dei pensionati interessati, le modalità di rilascio e di decorrenza della delega, le regole sulla revoca, la misura del contributo, i costi del servizio e le istruzioni contabili per la gestione delle trattenute e dei riversamenti.

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione risulta sottoscritta l’11 giugno 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La durata è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati alla delega

L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta del contributo sindacale. Sono compresi:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensioni amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

La circolare chiarisce che l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione telematica

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I relativi dati vengono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione sindacale deve inviare all’INPS i dati della delega in via telematica, secondo le specifiche tecniche indicate dall’Istituto, e deve trasmettere anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato con le modalità previste.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto elabora la domanda nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione già assistita da delega a favore di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è stata preventivamente revocata quella esistente. La revoca deve indicare l’Organizzazione revocata e deve contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. La misura è articolata in tre scaglioni:

  • 0,50% per gli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% per la parte eccedente il minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% per gli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, costi e rimessa delle somme

Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono svolti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità, sospensione e recesso

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, anche quando il pignoramento sia riferito a creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate.

Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione Sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula, oppure se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre ferma la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Codice INPS

Alla convenzione è attribuito il codice INPS S1.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto dello SNAP-FNA vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25500, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27500, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il conto GPA11500, destinato alla rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso, movimentabile dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, e nell’allegato n. 2 sono riportati i conti istituiti.

Punti principali

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione con il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati (SNAP-FNA), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, è stata sottoscritta l’11 giugno 2015. Ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Sono inclusi anche i titolari di pensioni amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio normativo richiamato. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere redatta sul testo predisposto dall’Istituto, che indica anche la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. I dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un pensionato già titolare, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra organizzazione, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, secondo tre scaglioni: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.

Rapporti finanziari, costi e rimesse

Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi relativi alle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Codice INPS

Il codice INPS assegnato alla convenzione è S1.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute vengono istituiti i conti GPA25500, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27500, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Entrambi sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. È inoltre istituito il conto GPA11500 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto già in uso GPA35041, movimentabile dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.