Ordinanza n. 1100/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del Provvedimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0104655.23-12-2025.H.13:01 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificato a mezzo e-mail in data 23.12.2025, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 20401 in data 21/05/2024 relativa alla Domanda n. 37376 del 08/05/2024 e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania e acquisita agli atti del Ministero Domanda n. 37376 del 08/05/2024 e prot. n. 20401 in data 21/05/2024 per l'insegnamento del sostegno - ADSS - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE SEC DI II GRADO;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento relativo alla domanda di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto la contestazione del diniego ministeriale e la richiesta di tutela cautelare.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare secondo il sommario apprezzamento proprio della fase incidentale. Ha ritenuto che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata, in quanto fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento. Per tale ragione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nella fase incidentale secondo il rito e i presupposti della tutela cautelare; il giudice l'ha respinta all'esito di un primo e sommario esame.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e sorretta da una ragione plausibile, quale la carente qualità della qualifica professionale sottoposta a riconoscimento.
- Il rigetto della domanda cautelare sulla base del sommario esame non definisce nel merito la domanda di annullamento né l'eventuale domanda di accertamento del diritto sostanziale al riconoscimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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