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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19374/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, dell'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta avverso il decreto di esecutività dello stato passivo. La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione di un credito di euro 352.160,58, in parte in prededuzione e in parte con privilegio ex artt. 2764 e 2749 c.c., dedotto come conseguenza della detenzione senza titolo, da parte della società poi fallita, di un immobile di sua proprietà. Il Tribunale aveva ritenuto che il ricorso fosse stato proposto da un procuratore speciale privo di rappresentanza processuale, perché la procura ad negotia non conferiva di per sé lo ius postulandi e non risultava alcuna ratifica successiva. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sull'incompatibilità del giudice delegato e sulla ricusazione, sostenendo che il presidente del collegio, nominato giudice delegato dopo l'assegnazione della causa, non avrebbe potuto partecipare al collegio; 2) violazione dell'art. 93 l.fall., assumendo che la domanda di ammissione al passivo poteva essere presentata personalmente e quindi sulla base di una semplice legittimatio ad negotia; 3) violazione degli artt. 345, 182 e 77 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe consentito al Fallimento di mutare la ragione dell'eccezione di difetto di rappresentanza processuale e avrebbe omesso di assegnare un termine per la sanatoria mediante ratifica del procuratore speciale. In via sostanziale, la ricorrente sosteneva che il vizio di rappresentanza fosse sanabile e che la ratifica depositata in cassazione dovesse comunque valere a eliminare il difetto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che l'incompatibilità del giudice delegato che abbia emesso il decreto di esecutività dello stato passivo non determina nullità deducibile in impugnazione se non sia stata previamente proposta ricusazione, e comunque nel caso concreto il presidente del collegio era stato nominato giudice delegato solo dopo che la decisione sull'opposizione era già stata presa da altro giudice delegato, sicché non vi era alcuna incompatibilità rilevante. Sul secondo motivo ha chiarito che la possibilità di presentare personalmente la domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l.fall. non trasforma quella domanda in un atto che possa essere compiuto da un procuratore speciale sprovvisto di rappresentanza processuale; inoltre, per proporre l'opposizione ex art. 98 l.fall. era comunque necessario lo ius postulandi. Sul terzo motivo ha escluso sia la violazione dell'art. 345 c.p.c., poiché nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione alle nuove eccezioni del curatore, sia la violazione dell'art. 182 c.p.c., perché il termine di sanatoria è dovuto solo se il vizio sia rilevato d'ufficio e non quando la carenza di rappresentanza sia eccepita tempestivamente dalla controparte. Ha inoltre ritenuto inefficace la ratifica prodotta solo in cassazione, dopo una pronuncia di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione processuale, perché una tale pronuncia non è rimovibile da un comportamento successivo della parte se non nei limiti dell'impugnazione di vizi propri della decisione.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo; il giudizio ha natura impugnatoria ma consente il riesame a cognizione piena del provvedimento di verifica.

  • art. 93 l.fall.

    La domanda di ammissione al passivo non richiede difesa tecnica, ma ciò non implica che un procuratore speciale privo di poteri processuali possa validamente proporla come atto di rappresentanza processuale.

  • art. 99, comma 10, l.fall.

    Richiamato per la questione di incompatibilità del giudice delegato nel collegio dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 51 c.p.c.

    L'incompatibilità del giudice è rilevabile mediante ricusazione; non integra di per sé nullità deducibile in impugnazione se non previamente fatta valere nei termini di legge.

  • art. 52 c.p.c.

    La parte interessata ha l'onere di attivare tempestivamente la ricusazione, nelle forme e nei termini previsti, in caso di mancata astensione.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla nullità, ma la Corte ne esclude l'applicazione per la dedotta incompatibilità del giudice.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato in subordine nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. rispetto alle nuove eccezioni del curatore.

  • art. 182 c.p.c.

    Il termine per la regolarizzazione o sanatoria del difetto di rappresentanza opera solo se il vizio sia rilevato d'ufficio, non quando sia tempestivamente eccepito dalla controparte.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato in tema di rappresentanza processuale, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 2764 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale base del privilegio invocato sul credito insinuato.

  • art. 2749 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale base del privilegio invocato sul credito insinuato.

  • art. 1722 n. 4 c.c.

    Richiamato dal fallimento nella verifica dello stato passivo come argomento sull'estinzione della procura, ma la Corte osserva che l'eccezione era comunque quella di difetto di rappresentanza processuale.

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice delegato che abbia emesso il decreto di esecutività dello stato passivo non determina automaticamente nullità della decisione sull'opposizione; la parte interessata deve far valere tempestivamente la questione con ricusazione, nei termini di legge.
  • La procura ad negotia, anche se speciale, non conferisce di per sé la rappresentanza processuale né lo ius postulandi: per proporre atti giudiziali occorre un conferimento espresso del potere processuale o una valida sanatoria nei modi consentiti.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non opera la preclusione sulle nuove eccezioni del curatore; resta invece fermo l'onere della parte che agisce di provare immediatamente la regolarità della propria rappresentanza quando questa sia tempestivamente contestata.
  • Il termine di sanatoria ex art. 182 c.p.c. non è dovuto quando il difetto di rappresentanza sia stato eccepito dalla controparte: in tal caso la parte interessata deve attivarsi spontaneamente e senza indugio per produrre la documentazione idonea a regolarizzare il vizio.
  • La ratifica successiva del soggetto legittimato non rimuove una pronuncia già resa di inammissibilità o di rigetto fondata sul difetto di rappresentanza processuale, se tale pronuncia sia divenuta autonoma statuizione non censurata per vizi propri.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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