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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49948/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per due rapine aggravate (12 e 21 febbraio 2014) e per ricettazione, denunciando: 1) inosservanza della norma processuale e inutilizzabilità della "testimonianza indiretta" resa dall'ufficiale di polizia giudiziaria che, nell'immediatezza dei fatti, riferì il numero di targa fornito da un terzo (presunta violazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p.); 2) mancata o illogica motivazione nel collegare lo scooter al fatto del 21/2/2014 e al possessore (rinvenimento vicino all'abitazione della madre); 3) travisamento e vizi nella valutazione delle prove iconografiche (giubbotto e scarpe) ritenute probanti nonostante la qualità delle immagini e la natura parziale delle comparazioni; 4) insufficiente prova della provenienza del ciclomotore da reato ai fini della ricettazione (assenza di denuncia di furto esplicitata); 5) carenza di motivazione circa l'applicazione della recidiva qualificata.

La decisione

La Cassazione rigetta in gran parte il ricorso: conferma la utilizzabilità, nei limiti indicati, della testimonianza de auditu raccolta dall'uff. di p.g. (quando si tratti di libere espressioni nell'immediatezza del fatto e non di dichiarazioni rese in un procedimento già incardinato) e ritiene congrua la valutazione complessiva degli indizi (giubbotto, scarpe e scooter) in relazione alla rapina del 21/02/2014 e alla ricettazione. Conferma altresì la recidiva. Tuttavia la Corte annulla con rinvio la sentenza limitatamente alla rapina del 12/02/2014 (capo 2), perché per tale episodio mancano elementi indiziari sufficienti oltre la sola analogia di modus operandi e l'uso di un modello di scooter comune; rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel capo. Il resto della condanna è dichiarato irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale/agente di polizia giudiziaria riguarda le "dichiarazioni" rese nel corso di un procedimento già incardinato; non si estende alle libere espressioni verbali rese fuori da quel contesto (es. dichiarazioni spontanee nell'immediatezza del fatto), le quali possono essere rappresentate in dibattimento dal teste di p.g. come percepite

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'inosservanza di norme processuali che determinano inutilizzabilità della prova, la violazione di legge penale e la manifesta illogicità della motivazione); la Corte valuta la specificità e la fondatezza delle censure dedotte

  • disposizioni sulle prove e sulla recettazione (giurisprudenza di riferimento: Sez. U. n. 36747/2003; Corte Cost. n. 305/2008)

    La giurisprudenza ha distinto le ipotesi in cui la testimonianza di un agente che riferisce dichiarazioni altrui è vietata (dichiarazioni rese nel contesto procedimentale) da quelle in cui sono ammesse (percezioni dirette di frasi spontanee nell'immediatezza del fatto o in attività investigative estemporanee); inoltre per la ricettazione è necessaria la prova della provenienza del bene da reato, che può emergere anche da verifiche in banche dati attendibili

Massime di principio

  • La "testimonianza indiretta" dell'ufficiale di p.g. è inammissibile solo se si tratta di dichiarazioni rese in uno specifico contesto procedimentale già avviato; dichiarazioni spontanee raccolte nell'immediatezza dei fatti possono essere riferite dall'agente in dibattimento se descritte come percepite.
  • Una singola prova debole o contestata (es. un unico elemento de auditu o la somiglianza di modus operandi) può essere insufficiente; la condanna regge quando sussiste una convergenza di indizi autonomi e compatibili (es. oggetto sequestrato, abbigliamento confrontato, riscontri anagrafici/di possesso).
  • Per collegare un imputato a più eventi ravvicinati con modalità simili è essenziale che il giudice motivi specificamente elementi diversi dalla mera analogia del modus operandi: occorrono elementi storici o logici ulteriori che identifichino la responsabilità individuale.
  • In tema di ricettazione è necessario dimostrare la provenienza del bene da delitto: l'assenza di una denuncia formale può essere compensata da riscontri documentali o verifiche in banche dati ufficiali, purché adeguatamente riferite in dibattimento.
  • L'applicazione della recidiva qualificata richiede che il giudice indichi in modo sufficientemente motivato i precedenti rilevanti e la loro incidenza sulla pericolosità o sul dolo rafforzato dell'imputato.

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