Sentenza n. 931/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento: - dell'ordinanza n.180 del 15 luglio 2014 adottata dal Comune di Fondi, avente ad oggetto diniego della domanda alienazione, di condono edilizio e conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di diniego delle domande di alienazione e di condono edilizio, con contestuale ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale deducendo, anzitutto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto. Hanno inoltre lamentato il difetto di motivazione dell’atto sanzionatorio e l’insufficiente descrizione delle opere da demolire, sostenendo che il manufatto rinvenuto dalla Polizia Locale fosse il medesimo oggetto della domanda di condono e che gli interventi eseguiti costituissero mera manutenzione ordinaria necessaria a evitarne il crollo. È stata contestata anche la non sanabilità dell’abuso in ragione dei vincoli insistenti sull’area, nonché il diniego di alienazione, ritenuto immotivato e contrario alla parità di trattamento perché il Comune avrebbe ceduto terreni limitrofi caratterizzati da analoghi abusi. La ricorrente Andreozzi ha infine dedotto la propria estraneità alla vicenda e l’illegittimità della sua individuazione quale destinataria dell’ordine di demolizione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40 c.p.a., contestando comunque nel merito tutte le censure.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che, pur in assenza di distinti paragrafi, i ricorrenti avessero sufficientemente indicato i vizi dedotti, tanto che il Comune aveva potuto articolare compiute difese. Nel merito, ha rigettato il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che il preavviso di rigetto relativo all’istanza di alienazione presentata dal ricorrente Esposito era stato notificato all’indirizzo risultante agli atti e coincidente con quello al quale era stata ricevuta l’ordinanza. In ogni caso, trattandosi dell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale in materia di alienazione di beni demaniali, il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali apporti partecipativi avrebbero potuto orientare diversamente la decisione; la censura è stata quindi ritenuta meramente formale e priva di consistenza. Il Collegio ha dichiarato inoltre carente l’interesse dei ricorrenti a contestare il diniego di condono, poiché la domanda era stata presentata dalla precedente detentrice e non risultava richiesto il subentro nella relativa pratica. In ogni caso, le censure sul condono sono state ritenute infondate: i sopralluoghi della Polizia Locale avevano documentato la realizzazione di un manufatto nuovo, di dimensioni e caratteristiche radicalmente diverse da quello oggetto di condono, del quale era rimasta solo una porzione di circa 10 mq. I ricorrenti non avevano fornito prova documentale dell’identità delle opere né della natura manutentiva degli interventi; anche le contestazioni relative ai vincoli sono state giudicate generiche e criptiche. Il diniego di alienazione è stato ritenuto adeguatamente motivato dall’interesse pubblico alla conservazione della disponibilità comunale dell’area, destinata a un progetto di riqualificazione e rinaturazione della fascia dunale. Il richiamo a cessioni di terreni limitrofi è stato considerato generico e non circostanziato. È stata infine ritenuta legittima la demolizione, adottata dopo il rigetto del condono e quindi non durante la pendenza della sanatoria, con opere descritte anche mediante rinvio agli atti istruttori e documentazione fotografica. La ricorrente Andreozzi è stata correttamente individuata quale destinataria dell’ordine poiché, pur non essendo l’autrice materiale dell’abuso, risultava avere la materiale disponibilità dell’opera, anche in ragione della titolarità dell’utenza elettrica. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite per euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
motivi specifici sui cui esso si fonda
La specificità dei motivi è soddisfatta quando i vizi di legittimità risultano sufficientemente comprensibili, anche se non articolati in distinti paragrafi, e consentono all’amministrazione di svolgere compiute difese.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità quando, in relazione a un potere ampiamente discrezionale, il ricorrente non indica quali apporti partecipativi avrebbe potuto concretamente fornire per modificare l’esito del procedimento.
art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003
La disposizione è richiamata nel provvedimento comunale quale base del regime vincolistico rilevante ai fini della valutazione della condonabilità dell’abuso.
art. 3 l.r. Lazio n. 12/2004
La disposizione è richiamata, unitamente ad altri vincoli paesaggistici, quale elemento ostativo o rilevante nella valutazione della domanda di condono.
d.P.R. 380/2001
Il responsabile dell’abuso destinatario dell’ordine di demolizione non coincide necessariamente con l’autore materiale della costruzione, potendo ricomprendere anche chi abbia la materiale disponibilità dell’opera e sia quindi in grado di provvedere alla demolizione.
Massime di principio
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando il ricorrente, soprattutto nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, non indica gli apporti partecipativi concreti che avrebbe potuto fornire per incidere sull’esito del procedimento.
- Chi impugna il diniego di una domanda di sanatoria edilizia deve dimostrare, mediante documentazione idonea, l’identità tra l’opera oggetto della domanda e quella accertata dall’amministrazione; la mera affermazione che gli interventi costituiscano manutenzione ordinaria non è sufficiente a superare risultanze puntuali dei sopralluoghi e della documentazione fotografica.
- L’ordine di demolizione può essere adottato dopo il rigetto della domanda di condono, non configurandosi come esercizio del potere ripristinatorio durante la pendenza del procedimento di sanatoria.
- Il diniego di alienazione di un bene demaniale è legittimo quando sia motivato dall’interesse pubblico alla conservazione della disponibilità dell’area per finalità di riqualificazione e rinaturazione, mentre il richiamo a precedenti cessioni di terreni limitrofi deve essere specifico e circostanziato per poter fondare una censura di disparità di trattamento.
- Ai fini dell’individuazione del destinatario dell’ordine di demolizione, la nozione di responsabile dell’abuso comprende anche il soggetto che abbia la materiale disponibilità dell’opera abusiva e sia concretamente in grado di eseguire il ripristino, anche se non ne è l’autore materiale.
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