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Ordinanza

Ordinanza n. 4189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202408210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva deciso la controversia sulla legittimità della clausola di salvaguardia inserita nei contratti tra strutture sanitarie accreditate e ASL

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appello riguarda la legittimità della cosiddetta clausola di salvaguardia prevista nei contratti sottoscritti tra le strutture sanitarie accreditate e le ASL di riferimento, nonché gli effetti sostanziali e processuali della sua sottoscrizione, tra cui la decadenza dalla possibilità di contestare la ripartizione finanziaria delle risorse disponibili e la conseguente inammissibilità dei contenziosi. La Regione Campania ha sostenuto che la clausola avrebbe natura meramente esecutiva e applicativa rispetto alla programmazione sanitaria e agli accordi governativi collegati ai Piani di rientro e ai successivi Programmi operativi. L’appellante ha contestato tale ricostruzione, deducendo che i Piani di rientro e i Piani operativi regionali non prevedevano, tra gli obiettivi di contenimento della spesa, l’inserimento della clausola nei contratti con i centri accreditati. Ha inoltre evidenziato il mutamento delle condizioni di equilibrio finanziario del settore sanitario rispetto al 2013 e la fuoriuscita della Regione Campania dal commissariamento dall’inizio del 2020.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Regione Campania, eventualmente previa interlocuzione con il Ministero della Salute, una relazione dettagliata sul rapporto tra la clausola di salvaguardia e i Piani di rientro/Piani operativi. La relazione dovrà chiarire, anche alla luce delle ragioni storiche che avevano condotto all’introduzione della clausola, i presupposti e le motivazioni della sua perdurante previsione dopo la fuoriuscita della Regione dal commissariamento. È stato assegnato alla Regione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La causa è stata rimessa sul ruolo e la fissazione della nuova udienza di discussione dell’appello è stata rinviata a un successivo decreto presidenziale.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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