Cassazione Penale, Sentenza n. 32369/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di illecita detenzione, coltivazione e cessione di sostanza stupefacente e detenzione/ricettazione di arma clandestina. La difesa deduce insufficienza di elementi probatori circa il coinvolgimento dell'indagato nel traffico di stupefacenti e l'assenza di indicazioni sui presunti collaboratori che avrebbero adibito il terreno di sua proprieta a luogo di coltivazione; contesta inoltre la necessita della custodia in carcere ritenendo adeguati gli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso per cassazione e dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che le doglianze sollevate siano, in gran parte, censure di merito non consentite in questa sede e conferma la valutazione dei giudici di merito circa la gravita indiziaria. L'ordinanza di riesame aveva rilevato l'arresto in flagranza dell'indagato e del fratello, l'esistenza di una struttura sotterranea a four locali con accesso tramite botola, sorvegliata da telecamere e attrezzata come laboratorio per coltivazione, essiccazione e confezionamento di marijuana; il rinvenimento di circa 29,501 kg di marijuana gia confezionata in sacchetti da 500 g, piante e attrezzature (bilance, rotoli di cellophane) e block notes con annotazioni ritenute come registro delle operazioni. Sui luoghi e su un prefabbricato sono state trovate anche armi, con matricola abrasa e componenti di fucile. I giudici territoriali hanno motivato la necessita della custodia cautelare richiamando la gravita e professionalita della condotta e l'inidoneita del domicilio a prevenire il pericolo di recidiva. Per l'inammissibilita del ricorso il ricorrente e condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; sono disposti gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte richiama l'articolo per precisare i limiti di censura in cassazione contro provvedimenti cautelari, evidenziando che molte doglianze della difesa sono censure di merito non consentite in questa sede
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti successivi alla dichiarazione di inammissibilita e all'applicazione delle sanzioni accessorie previste
Corte cost. sent. n. 186/2000
Principio giurisprudenziale richiamato in tema di condanna per inammissibilita del ricorso solo se non vi e assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita
Massime di principio
- Il rinvenimento di una struttura attrezzata per coltivazione, essiccazione e confezionamento, con telecamere e accessi occultati, unito a ingenti quantita di droga gia confezionata e a strumenti di confezionamento e registrazione, costituisce elemento forte di gravita indiziaria e giustifica misure cautelari detentive
- La presenza di armi clandestine o con matricola abrasa aggrava il quadro indiziario e rende piu difficile ottenere misure meno afflittive come gli arresti domiciliari
- Nei riesami cautelari e in sede di cassazione non e ammessa una nuova valutazione del merito probatorio: le censure devono riguardare errori di diritto o vizi motivazionali gravi, non semplici contestazioni della valutazione delle prove
- Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inidonei quando il domicilio e il luogo stesso dell'attivita illecita o risulta incapace di prevenire il rischio di recidiva o di inquinamento probatorio
- La dichiarazione di inammissibilita di un ricorso puo comportare la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria, salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita
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