Cassazione Civile, Ordinanza n. 24210/2021 del 08/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 relativo a IRPEF, IVA e IRAP, emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, con rideterminazione del reddito d'impresa, del volume d'affari e della base imponibile IRAP. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che l'Ufficio non avesse chiarito se il soggetto fosse imprenditore individuale o società e che mancasse il contraddittorio preventivo, che avrebbe consentito di evitare la confusione e di individuare correttamente la qualificazione giuridica e lo studio di settore applicabile. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993, dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998 e dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che si trattava di accertamento analitico-induttivo fondato su altri elementi e non esclusivamente sugli studi di settore, sicché il contraddittorio preventivo non era obbligatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha precisato che il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo negli accertamenti fondati esclusivamente sugli studi di settore, mentre non lo è quando l'accertamento si basi anche su altri elementi giustificativi; ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, l'accertamento era analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuato "a tavolino", e non riguardava un recupero IVA. La censura della CTR sulla presunta confusione tra società e imprenditore individuale è stata ritenuta non decisiva, anche perché quel riferimento risultava un mero refuso riconoscibile ictu oculi e, comunque, spettava al giudice di merito verificare la correttezza dello studio di settore applicato e l'eventuale estraneità dei tributi recuperati rispetto all'attività svolta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993
richiamati dalla ricorrente in tema di studi di settore e accertamento fiscale.
art. 10 della L. n. 146 del 1998
il contraddittorio preventivo è obbligatorio quando l'accertamento è fondato esclusivamente sugli studi di settore.
art. 12 della L. n. 212 del 2000
nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, impone il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, con nullità dell'atto emesso ante tempus.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
l'accertamento analitico-induttivo fondato anche su altri elementi non richiede il contraddittorio preventivo obbligatorio.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo è obbligatorio negli accertamenti basati esclusivamente sugli studi di settore, ma non quando l'atto impositivo sia sorretto anche da ulteriori elementi presuntivi o documentali, come irregolarità contabili o gestione antieconomica.
- Negli accertamenti analitico-induttivi 'a tavolino' non sussiste, di regola, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; la sua omissione non comporta automaticamente invalidità dell'atto.
- La necessità del contraddittorio non può essere affermata sulla base di una mera confusione formale dell'avviso, se il dato viziato è riconoscibile come refuso e non incide sulla ricostruzione sostanziale della pretesa fiscale.
- Il giudice di merito, quando contesta un accertamento fondato su studio di settore, deve verificare in concreto la correttezza dello studio applicato e la pertinenza dei tributi recuperati rispetto all'attività effettivamente svolta dal contribuente.
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