Cassazione Penale, Ordinanza n. 08008/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata tra le parti per i reati contestati, con attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva, unificando i fatti sotto il vincolo della continuazione. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena, osservando che la decisione impugnata si sarebbe limitata a richiamare i parametri di cui all'art. 133 c.p. La Corte ha però rilevato che nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura svolta non rientra in alcuna di tali ipotesi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sulla congruità della pena e sulla sufficienza della motivazione non sia deducibile in sede di legittimità contro la sentenza di applicazione della pena concordata, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per specifici vizi: mancata espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
norma che consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), nel caso deciso dal Tribunale
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla congruità della pena è estranea a tale catalogo
art. 133 c.p.
richiamato dalla difesa come parametro di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio; la Corte osserva che il richiamo a tali criteri non incide sull'ammissibilità del motivo
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- La doglianza relativa alla mera congruità della pena o alla sufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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