Cassazione Penale, Sentenza n. 18673/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cerrone ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare emessa per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), sostenendo che le condotte contestate erano già state esaminate in un precedente procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) e che, pertanto, la nuova misura si fonda su elementi già noti e sul divieto di nuova imputazione per i medesimi fatti. Ha inoltre censurato la mancata retrodatazione della decorrenza della custodia (art. 297 co. 3 c.p.p.), il divieto di essere nuovamente sottoposto a procedimento per il medesimo fatto (art. 649 c.p.p.) e ha invocato la non sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) richiamando il suo comportamento collaborativo e l'assenza di rischio di fuga.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando che la nuova imputazione per associazione di tipo mafioso è stata contestata come "di condotta perdurante" e si fonda su elementi sopravvenuti e successivi alla prima misura (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori) che dimostrano la persistenza del vincolo associativo e un ruolo attivo di Cerrone nella gestione dei proventi e nel sostegno all'organizzazione. È stato affermato che la retrodatazione ex art. 297(3) non è applicabile quando la nuova ordinanza contesti la permanenza del reato dopo la prima misura, salvo prova della cessazione; non sussiste neppure l'ostacolo di precedente giudicato ai sensi dell'art. 649 perché si addebitano fatti diversi rispetto alla precedente ordinanza. La Corte ha inoltre escluso che il comportamento collaborativo antecedente possa escludere le esigenze cautelari, posto che le intercettazioni e le emergenze investigative dimostrano la persistenza della pericolosità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo dell'istanza di riesame: l'istanza è quella prevista per il riesame delle misure cautelari. La sentenza esamina l'oggetto dell'istanza ma la decisione si fonda su altre norme e prassi giurisprudenziali.
art. 416-bis cod. pen.
La contestazione è formulata come associazione di tipo mafioso "a formula aperta" e come condotta perdurante; la Corte ritiene che la permanenza del reato oltre la prima misura consenta la nuova misura se emergono elementi successivi che dimostrano la prosecuzione dell'attività associativa.
art. 74 DPR 309/90
Fatto storico: la prima misura riguardava associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte distingue tale precedente procedimento dai nuovi fatti contestati ai fini dell'associazione di stampo mafioso.
art. 297 co. 3 cod. proc. pen.
La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare presuppone che i fatti della nuova ordinanza siano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza; non si applica quando la nuova ordinanza contesti la permanenza del reato dopo la prima misura, salvo prova della cessazione della permanenza.
art. 649 cod. proc. pen.
Il divieto di nuova sottoposizione a procedimento per il medesimo fatto (ne bis in idem) non opera se la nuova imputazione riguarda fatti diversi o una diversa contestazione che non si risolve nell'identità materiale del fatto già giudicato.
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il comportamento collaborativo precedente non escluda le esigenze cautelari se emergono elementi (intercettazioni, dichiarazioni) che dimostrino la persistenza della pericolosità sociale.
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per adempimenti amministrativi conseguenti al rigetto (disposizioni finali sull'esecuzione della sentenza e comunicazioni).
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297(3) c.p.p.) è ammessa solo se i fatti della nuova ordinanza sono antecedenti alla prima misura; se la nuova imputazione denuncia una "permanenza" del reato oltre la prima misura, la retrodatazione non è normalmente possibile a meno che non si provi la cessazione del comportamento criminoso entro la data della prima ordinanza.
- Il divieto di essere nuovamente processato per il medesimo fatto (art. 649 c.p.p.) non impedisce nuove misure quando la nuova contestazione riguarda fatti diversi, elementi sopravvenuti o una qualifica giuridica che non rientra nell'identità materiale del precedente accertamento.
- La sussistenza delle esigenze cautelari può essere valutata sulla base di elementi sopravvenuti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori) che dimostrino la persistenza dell'attività criminale o il ruolo attivo nell'organizzazione, indipendentemente da precedenti comportamenti collaborativi dell'indagato.
- L'onere di provare il tempus commissi delicti, quando la retrodatazione potrebbe favorire l'indagato, grava sul Pubblico Ministero, che deve produrre elementi idonei a dimostrare la continuità o la novità delle condotte contestate.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori possono integrare elementi decisivi per la conferma di esigenze cautelari e per distinguere nuove contestazioni rispetto a fattispecie già giudicate.
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