Cassazione Civile, Ordinanza n. 25815/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, relativo a IRPEF, addizionali regionali e sanzioni per l'anno 2008. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto, ritenendo: (a) utilizzabile la documentazione bancaria prodotta in giudizio, in particolare una certificazione attestante una disponibilità di euro 50.000 a seguito di bonifico estero, idonea a vincere la presunzione redditometrica; (b) la voce relativa all'abitazione principale non sorretta da ulteriori elementi probatori, trattandosi di mera presunzione semplice. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo l'inutilizzabilità, in sede amministrativa e processuale, dei documenti richiesti al contribuente e non trasmessi a seguito del questionario; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 38 del medesimo decreto, lamentando che la CTR avesse indebitamente trasformato in presunzione semplice la componente relativa all'abitazione principale e avesse invertito l'onere della prova, che invece gravava sul contribuente; con il terzo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente sul medesimo capo, motivo poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbendo il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse errato nel considerare utilizzabile la documentazione prodotta solo in giudizio, in presenza di mancata risposta al questionario ex art. 32, e nel porre a carico dell'Amministrazione un onere probatorio ulteriore rispetto alla dimostrazione degli indici di capacità contributiva nel procedimento sintetico ex art. 38.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Nel procedimento di accertamento sintetico sui redditi delle persone fisiche, la presenza di fattori-indice di capacità contributiva legittima l'accertamento; grava sul contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
La mancata risposta al questionario dell'Amministrazione comporta l'inutilizzabilità, in sede amministrativa e processuale, dei documenti espressamente richiesti, salvo che il contribuente dichiari di non aver potuto adempiere alla richiesta; la preclusione è rilevabile d'ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La nullità per motivazione apparente dedotta sul medesimo capo della decisione è rimasta assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.
d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale fonte della disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi e delle attività istruttorie dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione è tenuta a provare solo l'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, mentre incombe sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non sussiste o sussiste in misura inferiore.
- La mancata risposta del contribuente a un questionario istruttorio dell'Ufficio determina la preclusione all'utilizzo, anche in giudizio, dei documenti richiesti e non prodotti tempestivamente, salvo prova dell'impossibilità di adempiere.
- Il giudice di merito non può qualificare come mera presunzione semplice un elemento valorizzato dall'accertamento sintetico se tale qualificazione altera il riparto legale dell'onere della prova stabilito dalla disciplina dell'accertamento redditometrico.
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