Cassazione Penale, Sentenza n. 39714/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Modena del 16/07/2024 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di diffamazione (art. 595, 3° comma c.p.) e lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. I fatti riguardavano post Facebook nei quali il ricorrente affermava di non essere stato pagato dal suo ex datore di lavoro e attribuiva a quest'ultimo la carica di "presidente di Confcommercio Maranello", definendolo "persona disonesta". In appello e poi in Cassazione il ricorrente deduceva: (i) insussistenza del fatto e richiesta di assoluzione con formula piena perché le espressioni non avrebbero travalicato la continenza e sarebbe mancato il dolo diffamatorio; (ii) riconoscimento dell'esimente del diritto di critica (art. 51 c.p.) e dell'art. 599, comma 2 c.p. per reazione a fatto ingiusto subito; (iii) applicabilità dell'attenuante/provocazione per la reazione alle condotte della persona offesa; (iv) revoca delle statuizioni civili per mancanza di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Motivazione: l'impugnazione non ha affrontato in modo critico e puntuale le ratio decidendi espresse dal Tribunale di Modena e quindi è generica e priva di correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata, violando l'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Sul merito materiale, la Corte ha confermato che il diritto di critica può scriminare solo se il fatto storico su cui si fonda la critica è oggettivamente vero o, al massimo, ritenuto tale per un errore assolutamente scusabile: la citata carica di "presidente di Confcommercio Maranello" non risultava verificata e il ricorrente non aveva effettuato le opportune verifiche; la verità putativa non è sufficiente. Inoltre il Tribunale aveva correttamente ritenuto superato il limite della continenza, dato l'uso di espressioni denigratorie come "persona disonesta" e l'enfasi su una carica non effettivamente ricoperta. La difesa della provocazione è stata esclusa per mancanza di immediatezza della reazione (il risentimento aveva avuto tempo di evolvere e confluire in giudizio civile). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti relativi ad appello; in questo caso la Corte d'appello ha disposto la trasmissione dell'appello a questa Corte
art. 595, terzo comma, cod. pen.
Dispositivo penale relativo al reato di diffamazione aggravata; è il capo d'imputazione contestato al ricorrente
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per reati puniti con sola pena pecuniaria o pena alternativa; la Corte ha dato conto della correttezza formale dell'ordinanza di trasmissione
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede la specificità dei motivi di ricorso e il confronto critico con le ragioni della decisione impugnata; la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici perché non contrastano adeguatamente le rationes decidendi del Tribunale
art. 51, primo comma, cod. pen.
Riguarda la scriminante del diritto di critica; la Corte ha interpretato che il diritto di critica scrimina solo se il fatto storico è oggettivamente vero o, al limite, ritenuto tale per errore assolutamente scusabile; la verità putativa, non verificata, non basta
art. 599, secondo comma, cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla reazione a fatto ingiusto (provocazione); la Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede l'immediatezza della reazione per riconoscere l'esimente della provocazione e l'ha esclusa nel caso concreto
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e ad ammende in caso di pronuncia di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'appello in Cassazione deve confrontare in modo specifico e critico le ragioni della decisione impugnata: motivi generici o non correlati alle rationes decidendi comportano inammissibilità per aspecificità
- Il diritto di critica può giustificare espressioni lesive solo se il fatto storico su cui si fonda la critica è oggettivamente vero o, al massimo, ritenuto tale per un errore assolutamente scusabile; la verità putativa non verificata non è scriminante
- Il requisito della continenza si riferisce alla forma e alle modalità espressive: le critiche non devono tradursi in attacchi gratuiti e denigratori che travalicano la funzione comunicativa
- Per invocare l'esimente della provocazione nei reati contro l'onore è richiesta l'immediatezza della reazione: un intervallo temporale significativo può escludere il nesso causale con il fatto provocatorio
- In procedimenti penali la mancata verifica delle notizie rese pubbliche (es. affermazioni su cariche o titoli) rende rischiosa la posizione dell'autore di comunicazioni pubbliche, che deve compiere controlli prima di diffondere informazioni lesive
- La pronuncia di inammissibilità può comportare condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.), rappresentando un rischio procedurale da considerare prima di proporre ricorsi generici
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