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Sentenza

Sentenza n. 4962/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento nei limiti dell’interesse del ricorrente, della graduatoria finale dell’“avviso di selezione per la progressione verticale “speciale” per n. 5 posti da area istruttori ad area funzionari (ex categoria D), n. 1 da area operatori esperti ad area istruttori (ex categoria C) e n. 1 posto da area operatori ad area operatori esperti (ex categoria B) da destinare a diversi settori, servizi ed uffici (d.d. n. 703/10.04.2024)”, pubblicata sul sito web del Comune di Sessa Aurunca in data 28.05.2024, nella parte in cui: - per la figura di Funzionario Amministrativo/Istruttore direttivo Amministrativo che prevedeva l’assegnazione di n. 2 posti, escludeva/non inseriva il ricorrente dalla stessa non riportando il motivo di detta esclusione; - per la figura di Funzionario di Polizia Locale/Istruttore direttivo di Polizia Municipale che prevedeva l’assegnazione di n. 1 posti, assegnava al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante; In una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; in via subordinata della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 02.02.2024 “Approvazione Regolamento disciplinante la procedura per la progressione tra le aree di carattere speciale di cui all''art. 13 del CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali”, pubblicato il 12.04.2024 dall’ufficio personale del Comune di Sessa Aurunca.

Giustizia amministrativa202403620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale della procedura di progressione verticale speciale per posti di area funzionari e di altre aree, limitatamente alla mancata ammissione al profilo di Funzionario Amministrativo e al punteggio attribuito per il profilo di Funzionario di Polizia Locale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della procedura di progressione verticale speciale indetta dal Comune. Con il primo motivo ha contestato la mancata inclusione nella graduatoria relativa ai due posti di Funzionario Amministrativo, sostenendo che l'esperienza maturata dal 2005 come agente e istruttore di Polizia Municipale, unitamente ai titoli posseduti, avrebbe dovuto essere considerata attinente al profilo amministrativo e avrebbe comportato un punteggio complessivo di 78,92 punti, sufficiente a collocarlo tra i vincitori. Ha dedotto violazione del bando, difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti, chiedendo in subordine l'annullamento delle clausole del bando e del regolamento ove interpretate nel senso di escludere tale esperienza. Con il secondo motivo ha contestato il punteggio attribuito per il posto di Funzionario di Polizia Locale: pur risultando secondo classificato con 78,92 punti, a fronte dei 79,06 punti del vincitore, ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto valutare cinque mesi di attività svolta presso lo staff del Sindaco di altro Comune, dal 3 agosto al 31 dicembre 2015. Tale periodo, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere computato come esperienza nell'area di provenienza o, in alternativa, come esperienza lavorativa ulteriore, con incremento del punteggio e superamento del controinteressato. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, gli atti presupposti, i verbali della Commissione, gli atti di scelta delle sedi e gli eventuali contratti stipulati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'eccezione del Comune sulla violazione del contraddittorio perché le censure erano infondate nel merito. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 e l'art. 13, comma 6, CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 riconoscono all'amministrazione autonomia nella disciplina delle progressioni verticali speciali e nella definizione dei requisiti professionali. La clausola del bando richiedeva, per i posti di Funzionario Amministrativo, il profilo di Istruttore Amministrativo, mentre il ricorrente apparteneva al profilo di Istruttore di Vigilanza. Tale clausola aveva natura immediatamente escludente e avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente; il ricorrente l'ha invece contestata soltanto insieme alla graduatoria. In ogni caso, la scelta non è manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, poiché è collegata alle funzioni del posto e alle esigenze organizzative dell'ente. Lo svolgimento di attività amministrative strumentali da parte della Polizia Municipale non determina l'identità o la necessaria equipollenza tra il profilo di istruttore di vigilanza e quello di istruttore amministrativo. Quanto al secondo motivo, il periodo presso lo staff del Sindaco era fondato su un rapporto fiduciario e gratuito, senza subordinazione, obbligo di orario, potere datoriale di controllo o stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente. Non si trattava quindi di servizio prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, requisito richiesto dal bando per attribuire il punteggio relativo all'esperienza nell'area di provenienza. Neppure tale attività poteva essere valutata come esperienza extraistituzionale, poiché il bando prevedeva esclusivamente le esperienze tipizzate e l'attribuzione dei punteggi era vincolata alla lex specialis, senza possibilità di estensione analogica. Il ricorso è stato pertanto respinto; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    La disposizione attribuisce alle amministrazioni autonomia nella disciplina delle progressioni tra le aree, nel rispetto dei criteri della contrattazione collettiva e degli atti organizzativi dell'ente.

  • art. 13, comma 6, CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022

    La disciplina transitoria delle progressioni verticali speciali demanda agli enti la concreta individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri selettivi.

  • art. 1 del bando di progressione verticale speciale

    Devono essere in possesso del seguente profilo professionale in quanto attinente al posto messo a selezione: “Istruttore di Polizia Municipale” per il posto di istruttore direttivo di Polizia Municipale; “Istruttore Amministrativo” per i n. 2 posti di Istruttore direttivo Amministrativo.

    La clausola individua il profilo professionale di accesso ai diversi posti e, per il profilo amministrativo, opera come clausola immediatamente escludente nei confronti dei dipendenti appartenenti a un diverso profilo.

  • art. 2, lett. a), del bando di progressione verticale speciale

    Esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato; per esse debbano intendersi i titoli di servizio prestato, anche a tempo determinato, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, eccedenti il periodo minimo richiesto per l’ammissione.

    Sono valutabili soltanto i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni nell'ambito di un rapporto di lavoro, restando esclusi i rapporti fiduciari e gratuiti privi di subordinazione e stabile inserimento organizzativo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    È richiamato dal bando per delimitare le amministrazioni pubbliche presso le quali deve essere stato prestato il servizio valutabile.

Massime di principio

  • Nelle progressioni verticali speciali, l'amministrazione può individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità organizzativa, i profili professionali di provenienza richiesti per l'accesso ai posti superiori, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica e sia correlata alle funzioni del posto e alle esigenze organizzative dell'ente.
  • Una clausola del bando che individua il profilo professionale necessario per partecipare a una procedura selettiva ha natura immediatamente escludente per chi appartenga a un diverso profilo e deve essere impugnata tempestivamente, senza attendere l'approvazione della graduatoria.
  • Lo svolgimento di attività amministrative strumentali da parte del personale di polizia locale non comporta, di per sé, l'identità o la necessaria equipollenza tra il profilo di istruttore di vigilanza e quello di istruttore amministrativo, potendo l'amministrazione valorizzare le differenze di competenze, collocazione organizzativa e attribuzioni istituzionali.
  • Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'esperienza maturata nell'area di provenienza, quando la lex specialis richiede servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione, è necessario un rapporto di lavoro dipendente; sono quindi esclusi i rapporti fiduciari e gratuiti privi di subordinazione, obblighi di orario, potere datoriale di controllo e stabile inserimento nell'organizzazione amministrativa.
  • In una procedura selettiva l'amministrazione deve applicare i criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti dal bando e non può estenderli analogicamente ad attività o esperienze ulteriori non contemplate dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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