Sentenza n. 1463/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’erogazione anticipata del contributo pubblico, motivato dall’insussistenza dei presupposti e dal riscontro di una situazione di conflitto di interessi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale notificato il 19 gennaio 2026, adottato nell’ambito dell’attuazione di un finanziamento PNRR già approvato, con il quale la Regione Toscana, dopo avere riscontrato una situazione di conflitto di interessi, ha comunicato il non accoglimento della richiesta di anticipo del contributo. La contestazione non riguardava l’ammissione originaria al finanziamento, ma le condizioni per l’erogazione anticipata della somma nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguarda infatti la fase esecutiva del rapporto di contribuzione, nella quale viene in rilievo il diritto soggettivo della beneficiaria al pagamento, anche anticipato, della somma, da valutare in base alle condizioni previste dalla legge e dall’avviso. Secondo il giudice, le controversie relative all’erogazione o alla ripetizione di contributi, quando fondate sull’inadempimento o sulla mancata osservanza delle condizioni cui è subordinato il pagamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l’atto amministrativo è formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione. La giurisdizione amministrativa sussiste invece per le controversie concernenti la fase procedimentale anteriore alla concessione del beneficio oppure l’annullamento o la revoca successivi fondati su vizi di legittimità o sul contrasto originario con il pubblico interesse, e non su inadempienze del beneficiario. Sono stati fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario nei termini di legge. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Comunicazione ai sensi dell’art. 10bis L. 241/90 di non accoglimento richiesta anticipo
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione regionale di non accoglimento della richiesta di anticipo; non costituisce tuttavia il fondamento della decisione sulla giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative alla fase esecutiva di un rapporto di concessione di contributi pubblici, concernenti le condizioni per l’erogazione o il pagamento anticipato della somma già attribuita, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando il beneficiario fa valere il diritto soggettivo al pagamento.
- La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando l’amministrazione adotta un atto formalmente denominato revoca, decadenza o risoluzione, se tale atto si fonda sull’inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni o condizioni assunte in sede di concessione del contributo.
- La giurisdizione amministrativa permane per le controversie relative alla fase procedimentale precedente alla concessione discrezionale del beneficio, nonché per l’annullamento o la revoca del beneficio fondati su vizi di legittimità dell’atto o sul suo contrasto originario con il pubblico interesse, anziché sull’inadempimento del beneficiario.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve salvaguardare gli effetti sostanziali e processuali della domanda se essa viene riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini di legge.
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