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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1105

Regolamento (UE) 2024/1105 della Commissione, del 10 aprile 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente Altri

Normativa europea32024R1105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura, per il 2024, della pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci dell’Unione che operano nel contingente "Altri". La Commissione constata l’esaurimento del contingente e, in applicazione del regime unionale di controllo della pesca, vieta le attività di pesca e le operazioni connesse sulle catture effettuate dopo la data indicata. Il divieto decorre dalla data stabilita nell’allegato, che per lo stock in questione è il 26 febbraio 2024.

Chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla (Limanda ferruginea) nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci di Stati membri UE che operano nel contingente "Altri" per il 2024.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure immatricolati in uno Stato membro, che pescano la limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO nell’ambito del contingente "Altri". Riguarda la campagna di pesca 2024 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, con efficacia di divieto per le attività successive a tale data. Non disciplina altri stock, altre zone o altri contingenti diversi da quello indicato.

Chiusura della pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO

Il regolamento della Commissione n. 2024/1105 interviene nel quadro della gestione dei contingenti ittici per il 2024 e dà attuazione al meccanismo di chiusura automatica previsto dal regime unionale di controllo della pesca. Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione constata l’esaurimento del contingente "Altri" per la limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO e dispone il conseguente divieto di prosecuzione delle attività di pesca.

Base normativa e presupposti

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa per il 2024 le possibilità di pesca; sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, le catture effettuate nell’ambito del contingente "Altri" hanno determinato l’esaurimento del contingente stesso.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina si applica ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure immatricolati in uno Stato membro, che pescano la limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO nell’ambito del contingente "Altri". Il regolamento non riguarda altri stock, altre zone di pesca o altri contingenti diversi da quello espressamente indicato.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato ad "Altri" per il 2024, applicabile alle parti contraenti della NAFO, compresa l’Unione europea, per lo stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO, si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. L’allegato riporta, per lo stock YEL/N3LNO, la specie Limanda ferruginea e la data di chiusura del 26 febbraio 2024.

Divieti operativi conseguenti

L’articolo 2 introduce il divieto, a decorrere dalla data di chiusura, di svolgere attività di pesca dello stock interessato da parte dei pescherecci UE che operano nel contingente "Altri". Il divieto non si limita alla cattura, ma si estende anche alla detenzione a bordo, al trasferimento, al trasbordo e allo sbarco delle catture effettuate dopo la data indicata.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo unionale della politica comune della pesca. È richiamato il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2024. Nei considerando si precisa che le informazioni ricevute indicano l’esaurimento del contingente "Altri" per la limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato ad "Altri" per il 2024, applicabile alle parti contraenti NAFO, tra cui l’Unione europea, per lo stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO, deve considerarsi esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato.

Divieto di pesca e operazioni successive

L’articolo 2 vieta, dalla data indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro UE o immatricolati in uno Stato membro che pescano nell’ambito del contingente "Altri". È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Data di chiusura e perimetro operativo

L’allegato identifica lo stock YEL/N3LNO, specie limanda a coda gialla (Limanda ferruginea), zona divisioni NAFO 3LNO, e indica la data di chiusura al 26 febbraio 2024. Il provvedimento riguarda tutti gli Stati membri dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente "Altri".

Entrata in vigore e vincolatività

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologichecontrollo della pescapolitica comune della pesca

Testo integrale

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