Cassazione Penale, Sentenza n. 28661/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per la partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per un reato-fine contestato in via provvisoria. Deduce: 1) vizio nella identificazione della propria persona come interlocutore delle conversazioni intercettate poste a base dei gravi indizi; 2) insussistenza di gravi indizi quanto al reato-fine, rilevando l'assenza di sequestri e di elementi specifici sul trasporto e sulla cessione della droga, trattandosi solo di "droga parlata"; 3) insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, valorizzando incensuratezza, assenza di contatti con i coindagati, lungo tempo trascorso e attività lavorativa; 4) omissione di motivazione sulla richiesta subordinata di arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha giudicato non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sull'identificazione del ricorrente nelle conversazioni intercettate, perché non manifestamente illogica e sorretta da precedenti identificazioni fotografiche e da un quadro indiziario plausibile. Ha poi escluso che fosse censurabile in cassazione l'interpretazione del contenuto delle captazioni e la conseguente attribuzione della partecipazione al reato-fine. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto che la concreta e attuale pericolosità e l'adeguatezza della custodia in carcere discendessero dalla presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per il reato associativo, presunzione non vinta dalle deduzioni difensive, anche alla luce del ruolo non marginale del ricorrente nel sodalizio e della capacità di mantenere contatti utili all'attività criminale. Ha inoltre osservato che, una volta ritenuta necessaria la custodia intramuraria, era irrilevante la mancata motivazione sul diniego degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, poiché il controllo elettronico è solo modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non misura autonoma. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, c.p.p.
Per il reato associativo contestato opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con specifiche deduzioni difensive, qui ritenute insufficienti.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La cancelleria deve effettuare le comunicazioni previste, poiché il provvedimento non comporta la rimessione in libertà dell'interessato.
art. 615-ter c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito sull'identificazione dell'indagato nelle conversazioni intercettate quando essa sia sorretta da un percorso argomentativo non manifestamente illogico e da ulteriori elementi di riscontro.
- L'interpretazione del contenuto delle captazioni e la loro valutazione ai fini dell'attribuzione del fatto all'indagato appartengono al merito e non possono essere rivalutate in cassazione, salvo manifesta illogicità della motivazione.
- Nel procedimento cautelare, per i reati associativi opera la presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; la difesa deve allegare elementi concreti idonei a vincerla, non essendo sufficiente richiamare incensuratezza, attività lavorativa o lontananza temporale dai fatti.
- Se la custodia in carcere è ritenuta necessaria e gli arresti domiciliari non sono praticabili, il giudice non deve soffermarsi ulteriormente sulla possibilità di rendere praticabili i domiciliari mediante braccialetto elettronico, poiché il controllo elettronico non costituisce una misura cautelare autonoma ma solo una modalità esecutiva dei domiciliari.
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