Corte di giustizia, Sentenza C-458/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021. — ClientEarth contro Commissione europea. — Impugnazione – Ricorso di annullamento – Decisione di esecuzione C(2016) 3549 final della Commissione – Autorizzazione per gli usi dello ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) – Regolamento (CE) n.°1907/2006 – Articoli 60 e 62 – Regolamento (CE) n.°1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Decisione C(2016) 8454 final della Commissione – Rigetto della richiesta. — Causa C-458/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di ClientEarth contro la sentenza del Tribunale relativa all’autorizzazione concessa dalla Commissione per usi del DEHP nell’ambito del regolamento REACH. Vengono confermati sia il rigetto della richiesta di riesame interno sia l’impostazione del Tribunale sui limiti del controllo sulle domande di autorizzazione, sull’analisi delle alternative e sulla portata della valutazione dei rischi. La Corte chiarisce inoltre che, ai fini dell’articolo 60, paragrafo 4, REACH, rilevano le proprietà incluse nell’allegato XIV e che il principio di precauzione non esclude la possibilità di rilasciare l’autorizzazione in presenza dei presupposti normativi.
Impugnazione respinta: la Corte conferma che il rigetto del riesame interno della decisione di autorizzazione del DEHP ai sensi del regolamento REACH era legittimo e chiarisce i limiti del controllo della Commissione e del sindacato giurisdizionale sulle domande di autorizzazione in materia chimica ambientale.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse erroneamente: 1) dichiarato irricevibili taluni argomenti contro la decisione della Commissione che respingeva la richiesta di riesame interno; 2) applicato un onere probatorio eccessivo alla ONG; 3) interpretato in modo errato gli articoli 55, 56, 60, 62 del regolamento REACH quanto nozione di "uso", analisi delle alternative, verifica della domanda e relazione sulla sicurezza chimica; 4) escluso dalla valutazione dei rischi informazioni sulle proprietà del DEHP presenti solo nell’elenco delle sostanze candidate; 5) violato il principio di precauzione nella concessione dell’autorizzazione ex articolo 60, paragrafo 4.
Principio di diritto
La Corte afferma che, in sede di riesame interno e di successivo ricorso contro il rigetto di tale riesame, la ONG deve indicare elementi di fatto o argomenti giuridici idonei a suscitare dubbi plausibili sulla legittimità della decisione impugnata; la Commissione, nel concedere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, REACH, deve verificare solo la conformità formale della domanda all’articolo 62 e può fondarsi sulla relazione sulla sicurezza chimica presentata dal richiedente, purché questa sia stata depositata secondo le prescrizioni richieste. La valutazione dei rischi ai fini dell’autorizzazione può essere limitata alle proprietà intrinseche della sostanza incluse nell’allegato XIV, senza dover considerare proprietà presenti solo nell’elenco delle sostanze candidate, e il principio di precauzione non impedisce il rilascio di un’autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell’articolo 60, paragrafo 4.
Norme richiamate
- Convenzione di Aarhus, articolo 9, paragrafo 3
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), articoli 3, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62
- Regolamento (CE) n. 1367/2006, articolo 10
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Regolamento (UE) n. 2016/217
- Decisione 2005/370/CE
Autorizzazione REACH per gli usi del DEHP e rigetto del riesame interno
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da ClientEarth contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di respingere la richiesta di riesame interno relativa all’autorizzazione concessa per alcuni usi del DEHP, sostanza inclusa nell’allegato XIV del regolamento REACH. La causa si inserisce nel quadro della tutela ambientale e dell’accesso alla giustizia ai sensi della Convenzione di Aarhus e del regolamento n. 1367/2006.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il DEHP era stato inserito nell’allegato XIV del regolamento REACH per le sue proprietà tossiche per la riproduzione. Tre società di riciclaggio avevano chiesto un’autorizzazione per la formulazione e l’utilizzo industriale di PVC morbido riciclato contenente DEHP. Dopo il parere del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA, la Commissione aveva adottato la decisione di esecuzione C(2016) 3549 final, concedendo l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, REACH.
ClientEarth aveva poi presentato una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006. La Commissione l’aveva respinta con decisione C(2016) 8454 final. Il Tribunale aveva a sua volta respinto il ricorso di annullamento di ClientEarth, e quest’ultima aveva proposto impugnazione dinanzi alla Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus;
- l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006;
- gli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 62 del regolamento REACH;
- l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE.
Sono inoltre menzionati il regolamento (CE) n. 1272/2008 e la decisione 2005/370/CE di approvazione della Convenzione di Aarhus.
Primo motivo: ricevibilità degli argomenti e limiti del ricorso contro il rigetto del riesame interno
ClientEarth sosteneva che il Tribunale avesse interpretato troppo restrittivamente la ricevibilità degli argomenti nel ricorso contro la decisione che respingeva il riesame interno. La Corte respinge tale censura, rilevando che il ricorso dinanzi al Tribunale riguardava la sola decisione della Commissione sul riesame interno, non direttamente la decisione di autorizzazione. Di conseguenza, erano ricevibili solo i motivi idonei a dimostrare errori di diritto o di valutazione che viziano la decisione sul riesame, e non quelli diretti contro la domanda di autorizzazione in sé.
La Corte osserva inoltre che molte censure dichiarate irricevibili dal Tribunale erano comunque state esaminate nel merito in via subordinata, sicché la doglianza risultava in parte inconferente.
Secondo motivo: onere della prova nella richiesta di riesame interno
La ricorrente lamentava che il Tribunale avesse imposto alle ONG un onere probatorio eccessivo. La Corte ribadisce che chi chiede il riesame interno deve indicare elementi di fatto o argomenti giuridici sostanziali idonei a far sorgere dubbi plausibili e seri sulla valutazione compiuta dall’istituzione.
Applicando tale criterio, la Corte ritiene che il Tribunale non abbia chiesto a ClientEarth di sostituirsi al richiedente l’autorizzazione, ma abbia semplicemente constatato che la ONG non aveva fornito elementi sufficienti a mettere seriamente in discussione le valutazioni della Commissione. Il motivo è quindi respinto.
Terzo motivo: nozione di "uso" e analisi delle alternative
ClientEarth sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto compatibile con il REACH la considerazione, nell’analisi delle alternative, della riduzione dell’uso di DEHP vergine grazie al riciclo di DEHP contenuto nel PVC. La Corte respinge la censura.
Essa chiarisce che il regime di autorizzazione del REACH riguarda l’immissione sul mercato ai fini dell’uso e l’uso della sostanza, anche quando essa sia contenuta in un preparato. Poiché l’articolo 3, punto 24, definisce l’"uso" in senso ampio, la Commissione poteva legittimamente considerare l’uso del DEHP contenuto in un preparato e valutare le alternative anche con riferimento a tale preparato.
La Corte aggiunge che il Tribunale non aveva escluso la funzione di plastificante del DEHP né aveva ignorato la logica della sostituzione progressiva prevista dall’articolo 55 del regolamento REACH. Le critiche della ricorrente sulle disponibilità di plastificanti più sicuri attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in impugnazione, in assenza di denunciato snaturamento.
Quarto motivo: controllo formale della domanda di autorizzazione
ClientEarth sosteneva che l’articolo 60, paragrafo 7, REACH imponesse alla Commissione una verifica sostanziale della domanda ai sensi dell’articolo 62 e dell’allegato I. La Corte respinge il motivo e conferma che, in questa fase, la Commissione deve verificare la conformità formale della domanda alle prescrizioni dell’articolo 62, compresa la presenza della relazione sulla sicurezza chimica richiesta.
Tale verifica non implica un esame di merito sulla correttezza delle conclusioni del richiedente né sulla qualità scientifica dei dati, poiché un controllo del genere anticiperebbe indebitamente la valutazione sostanziale propria della fase autorizzatoria.
Quinto motivo: relazione sulla sicurezza chimica e articolo 60, paragrafo 4
La ricorrente affermava che la Commissione non potesse adottare una decisione ex articolo 60, paragrafo 4, se le informazioni sui rischi non rispettavano i requisiti dell’allegato I. La Corte precisa che un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, può essere rilasciata solo se il richiedente ha presentato una relazione sulla sicurezza chimica conforme all’allegato I.
Tuttavia, dal fascicolo e dalla sentenza impugnata non risultava che il Tribunale avesse affermato il contrario; anzi, esso aveva rilevato che tra le parti era pacifico il rispetto, da parte delle richiedenti, dei requisiti dell’allegato I. Il motivo è quindi infondato.
Sesto motivo: proprietà rilevanti per la valutazione dei rischi
ClientEarth lamentava che il Tribunale avesse limitato la valutazione dei rischi alle proprietà intrinseche del DEHP incluse nell’allegato XIV, escludendo quelle presenti solo nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59. La Corte conferma l’impostazione del Tribunale: ai fini dell’articolo 60, paragrafo 4, la valutazione si fonda sulle proprietà intrinseche che hanno portato all’inclusione della sostanza nell’allegato XIV, non su tutte le proprietà eventualmente menzionate nell’elenco delle sostanze candidate.
La Corte sottolinea che l’inclusione nell’elenco delle sostanze candidate e l’inclusione nell’allegato XIV sono fasi distinte e che la prima non comporta automaticamente la seconda. Anche l’allegato XVI non impone un’interpretazione diversa.
Settimo motivo: principio di precauzione
La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse svuotato di contenuto il principio di precauzione. La Corte replica che il Tribunale non aveva escluso l’applicazione di tale principio, ma aveva correttamente osservato che l’articolo 60, paragrafo 4, REACH ne costituisce espressione nell’ipotesi in cui non sia dimostrato il controllo adeguato del rischio richiesto dal paragrafo 2.
Non può quindi sostenersi che il principio di precauzione imponga automaticamente il rifiuto dell’autorizzazione quando la disciplina del regolamento consente, a certe condizioni, il rilascio dell’autorizzazione sulla base del bilanciamento tra rischi e vantaggi socioeconomici. La validità dell’articolo 60, paragrafo 4, non era stata contestata.
Dispositivo e spese
Poiché tutti i motivi sono stati respinti, la Corte ha respinto integralmente l’impugnazione. ClientEarth è stata condannata alle spese della Commissione; l’ECHA, interveniente in primo grado, ha sopportato le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che:
- nel riesame interno ambientale, il richiedente deve indicare elementi seri e plausibili che mettano in dubbio la valutazione dell’istituzione;
- la Commissione, nella fase di verifica della domanda di autorizzazione, controlla la conformità formale all’articolo 62 REACH;
- la valutazione dell’autorizzazione può concentrarsi sulle proprietà incluse nell’allegato XIV;
- il principio di precauzione non impedisce l’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4, REACH quando ricorrono i presupposti previsti dal regolamento.
Come è indicizzato
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