Cassazione Penale, Sentenza n. 34194/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessato il conflitto di competenza perché, dopo l'ordinanza di conflitto del 29/3/2023, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha provveduto sull'istanza (31/3/2023), autorizzando Tandurella a recarsi al lavoro come richiesto, riconoscendo così la propria competenza. Conseguentemente gli atti sono stati trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Novara.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza territoriale in relazione alla richiesta di Samuel Tandurella di modificare le prescrizioni della sanzione sostitutiva (libertà controllata) applicata in sostituzione della pena pecuniaria inflitta con sentenza del 9/10/2015 dal Tribunale di Catania. Catania riteneva competente il magistrato di Novara per il luogo di residenza attuale dell'interessato (ai sensi dell'art. 677, comma 2, c.p.p.); Novara aveva inizialmente declinato la propria competenza ritenendo competente il giudice che aveva emesso il provvedimento originario (Catania).
Norme richiamate
art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
Attribuisce la competenza a decidere sulle modifiche delle prescrizioni connesse a misure sostitutive (quali la libertà controllata) al giudice competente per il luogo di esecuzione/di residenza dell'interessato; nel caso in esame è stato ritenuto che tale competenza spettasse al Magistrato di sorveglianza di Novara.
art. 125, cod. proc. pen.
Va inteso nel senso che la cessazione del conflitto di competenza, positivo o negativo, non richiede formalità particolari non previste dall'art. 125; la semplice adozione di un provvedimento da parte del giudice che si riconosce competente è sufficiente a far cessare il conflitto.
Massime di principio
- La competenza a modificare prescrizioni di misure sostitutive tende a spettare al magistrato del luogo di esecuzione o di residenza dell'interessato (art. 677, comma 2, c.p.p.), non necessariamente al giudice che ha emesso il provvedimento originario.
- Un conflitto negativo di competenza si considera cessato quando uno dei due giudici, inizialmente ritenuto non competente o in disaccordo, si riconosce competente e provvede sull'istanza: la mera adozione del provvedimento elimina la stasi processuale.
- Non sono richieste formalità particolari per dichiarare la cessazione del conflitto: la decisione concreta sul merito dell'istanza da parte del giudice competente è sufficiente.
- In caso di divergenza tra giudici, è utile per l'interessato sollecitare il giudice territorialmente competente (per residenza/esecuzione) o il Proc. generale; ma se il giudice competente provvede, il ricorso alla Corte per conflitto può divenire privo di oggetto.
- Prassi operativa: se si tratta di modifiche legate a esigenze di lavoro o trasferimento, presentare la richiesta al magistrato del luogo di attuale esecuzione/residenza per evitare ritardi derivanti da contestazioni di competenza.
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