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Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - dell’atto di conversione dello “scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell’art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. c.c.”, di cui al decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 16 maggio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2025 - suppl. ordinario n. 21 - in provvedimento di “scioglimento con nomina di commissario liquidatore ex art 2545-septiesdecies c.c.” di cui al decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, prot. 0246276, notificato in data 19 novembre 2025; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. presentati il 5 febbraio 2026 - avverso e per l’annullamento della comunicazione pec in data 16 gennaio 2026 del Commissario liquidatore, avente ad oggetto “Diffida”;

Giustizia amministrativa202600075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento ministeriale di conversione dello scioglimento senza nomina di commissario liquidatore in scioglimento con nomina di commissario liquidatore, nonché diffida del commissario liquidatore impugnata con motivi aggiunti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società cooperativa ha impugnato il decreto ministeriale che ha convertito il precedente scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, disposto ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. c.c., in scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la diffida trasmessa dal commissario liquidatore. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati proposti in nome della società dal già presidente del consiglio di amministrazione, che al momento dello scioglimento era stato nominato dai soci liquidatore della cooperativa. Il Collegio ha segnalato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile profilo di inammissibilità derivante dal difetto di potere rappresentativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per difetto del potere rappresentativo. Il provvedimento impugnato aveva nominato un commissario liquidatore, al quale spettava, per effetto della nomina, la rappresentanza della società cooperativa. Di conseguenza, la persona fisica che aveva agito in giudizio in nome della cooperativa, pur essendo stata in precedenza nominata liquidatore dai soci, era ormai priva del potere di rappresentare la società proprio in ragione del provvedimento impugnato. La carenza di rappresentanza impediva l'esame del merito delle censure. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. c.c.

    scioglimento senza nomina di commissario liquidatore

    Richiamato quale base del precedente provvedimento di scioglimento della cooperativa, successivamente convertito.

  • art. 2545-septiesdecies c.c.

    scioglimento con nomina di commissario liquidatore

    Richiamato quale base giuridica del provvedimento ministeriale impugnato, che ha comportato la nomina del commissario liquidatore e il conseguente trasferimento del potere rappresentativo della società.

  • art. 43 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dei motivi aggiunti proposti contro la diffida del commissario liquidatore.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato per la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l'avviso alle parti circa il possibile profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio dal Collegio.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo nomina un commissario liquidatore di una società, il commissario assume, per effetto della nomina, il potere di rappresentare la società, con conseguente cessazione del potere rappresentativo degli organi o dei liquidatori precedentemente investiti, salvo diversa previsione applicabile.
  • Il ricorso proposto in nome di una società da una persona ormai priva del potere rappresentativo è inammissibile per difetto di rappresentanza, anche se l'impugnazione riguarda proprio il provvedimento che ha determinato la perdita del potere rappresentativo.
  • La carenza del potere rappresentativo della persona fisica che agisce in giudizio impedisce l'esame nel merito sia del ricorso principale sia dei motivi aggiunti proposti dalla società.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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