Sentenza n. 62/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 352/2024 in data 25 settembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente alla rifusione delle spese processuali distratte in favore del procuratore antistatario, della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia passata in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 352/2024, che aveva condannato il Ministero della Salute alla rifusione di 2.500 euro per compensi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ha dedotto che il Ministero, pur avendo ricevuto la notificazione della sentenza e nonostante il suo passaggio in giudicato, non aveva eseguito tale statuizione sulle spese. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla controparte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. La rinuncia depositata dalla ricorrente, non essendo stata notificata alla controparte, non è stata qualificata come rinuncia rituale; tuttavia, secondo l'orientamento richiamato dal Collegio e ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., essa costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate, considerata l'assenza di difese dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
la rinuncia irrituale costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa
La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte, pur non producendo gli effetti della rinuncia rituale, può essere valutata dal giudice quale elemento dimostrativo della sopravvenuta carenza di interesse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte non determina l'estinzione rituale del giudizio, ma può costituire, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e comportare la declaratoria di improcedibilità.
- Quando il ricorrente manifesta inequivocabilmente, anche mediante una rinuncia irrituale, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito della domanda di ottemperanza.
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