Ordinanza n. 2371/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 95 del 2026
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR che aveva ritenuto non lesiva l’elaborazione di specifici criteri di valutazione relativi a esami universitari inizialmente ritenuti non valutabili. La controversia riguardava, inoltre, la presunta sovrapponibilità dei programmi di studio degli esami. L’appellante contestava quindi sia la definizione dei criteri valutativi, sia la valutazione della sovrapponibilità dei programmi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che l’elaborazione di specifici criteri di valutazione non producesse effetti lesivi nei confronti dell’appellante, poiché contribuiva a rendere intelligibile la motivazione della decisione precedentemente ritenuta non chiara, risultando inoltre congruente con l’art. 32 del regolamento di ateneo approvato con decreto rettorale n. 355/2025. Quanto alle censure sulla presunta sovrapponibilità dei programmi di studio, il Collegio ha rilevato che esse investivano il merito di valutazioni tecnico-discrezionali rientranti nella pertinenza esclusiva dell’Ateneo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 32 del regolamento di ateneo
Costituisce il parametro regolamentare rispetto al quale il Consiglio di Stato ha ritenuto congruenti gli specifici criteri di valutazione elaborati dall’Ateneo.
Massime di principio
- L’elaborazione di specifici criteri di valutazione, quando sia diretta a rendere intelligibile e adeguatamente motivata una decisione precedentemente non chiara, non è di per sé lesiva dell’interesse del destinatario, purché risulti coerente con la disciplina regolamentare applicabile.
- La valutazione della sovrapponibilità o equivalenza dei programmi di studio universitari costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Ateneo e non può essere sostituita dal giudice amministrativo, salvo il controllo esterno sui profili di manifesta illogicità, travisamento o arbitrarietà emergenti dagli atti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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