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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33285/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La condannata ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del giudice dell'udienza preliminare, poi confermata in appello e divenuta irrevocabile. La revoca era stata disposta perché la rinnovata sospensione era stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., essendo emersa una precedente condanna a pena condizionalmente sospesa, costituente causa ostativa. Tale precedente condanna non risultava dal certificato del casellario disponibile al giudice di primo grado, ma era stata conosciuta dalla Corte d'appello mediante un certificato aggiornato acquisito durante il giudizio di secondo grado. Il ricorso, fondato sull'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduceva l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. La ricorrente sosteneva che i casi di revoca della sospensione condizionale fossero tassativi e che la seconda sospensione fosse legittima, sia perché il cumulo finale delle pene rientrava nei limiti previsti, sia per l'assenza di impedimenti soggettivi. Il Procuratore generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui è legittima, in sede esecutiva, la revoca della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado ma nota a quello d'appello, se quest'ultimo non era stato investito della questione con l'impugnazione e non aveva quindi espresso alcuna valutazione, neppure implicita, sul punto. Nel caso concreto, il giudice di primo grado non conosceva la precedente condanna a pena condizionalmente sospesa, mentre la Corte d'appello ne aveva avuto conoscenza tramite il certificato aggiornato acquisito nel giudizio di secondo grado; tuttavia, non essendo stata devoluta la questione, non poteva procedere d'ufficio alla revoca. La sospensione nuovamente concessa era pertanto suscettibile di revoca in sede esecutiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 164, comma 4, c.p.

    La concessione della sospensione condizionale è preclusa in presenza della causa ostativa prevista dalla disposizione; la violazione di tale limite può giustificare la revoca del beneficio in sede esecutiva.

  • art. 168, comma 3, c.p.

    La disposizione costituisce la base normativa della revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva nel caso esaminato.

  • art. 674 c.p.p.

    La norma è richiamata nel motivo di ricorso in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ne conferma l'applicabilità alla revoca del beneficio illegittimamente concesso.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso è stato proposto denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p., quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado ma era nota al giudice d'appello, purché quest'ultimo non sia stato investito della questione dall'impugnazione e non abbia quindi espresso alcuna valutazione, neppure implicita, sulla legittimità del beneficio.
  • Il principio devolutivo impedisce al giudice d'appello di revocare d'ufficio la sospensione condizionale quando la questione relativa alla causa ostativa non gli sia stata devoluta; in tale ipotesi, la revoca può essere disposta successivamente dal giudice dell'esecuzione.
  • La conoscenza della causa ostativa da parte del giudice d'appello non impedisce la revoca esecutiva del beneficio se tale giudice non è stato formalmente investito della questione e non ha adottato una decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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