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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24253/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietà)

La controversia

Gli eredi di un soggetto deceduto agirono per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in favore del loro dante causa, di un fabbricato con annessa area cortilizia sito in Creazzo. La società convenuta contestò la domanda, eccepì in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e chiese la declaratoria di cessazione della materia del contendere per una asserita definizione transattiva, poi negata. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo interrotto il possesso nel 1996. La Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo invece proseguito il possesso ultraventennale e valorizzando la scrittura privata del 1977, la successiva collaborazione tra le parti e l'assenza di atti interruttivi idonei. La società propose ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull'usucapione e sull'interruzione del possesso, per non avere la Corte valutato comportamenti del de cuius incompatibili con il possesso uti domini, tra cui l'intervento nel preliminare del 1985 e alcuni atti del proprietario formale; 2) violazione delle norme su possesso e detenzione, per avere la Corte attribuito rilievo possessorio a una disponibilità del bene derivante da un contratto preliminare, che invece integrava solo detenzione qualificata salvo interversione del possesso; 3) censura sulle spese, dichiarata assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi indicati, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha chiarito che l'atto dispositivo del proprietario verso terzi, pur conosciuto dal possessore, è in sé res inter alios acta e non incide automaticamente sulla situazione possessoria; tuttavia, se il possessore interviene attivamente nel negozio, il giudice deve verificare se tale condotta integri riconoscimento della piena signoria altrui. Ha inoltre ribadito che la consegna del bene in forza di contratto preliminare non attribuisce possesso utile ad usucapionem, ma solo detenzione qualificata, salvo prova di interversione del possesso.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    norma sull'usucapione ventennale richiamata per verificare la sussistenza del possesso utile all'acquisto della proprietà

  • art. 1164 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di interversione del possesso e mutamento del titolo della relazione con il bene

  • art. 1165 c.c.

    richiamato in relazione all'interruzione del possesso e al rinvio alle norme sulla prescrizione

  • art. 1141 c.c.

    la consegna del bene in forza di contratto obbligatorio non comporta possesso ma detenzione qualificata, salvo interversione nei modi di legge

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l'individuazione degli atti interruttivi, che devono essere tipici e idonei a far percepire l'opposizione al possessore

  • art. 2944 c.c.

    invocato nel ricorso in tema di riconoscimento del diritto altrui e interruzione del termine usucapionale

  • art. 2967 c.c.

    richiamato nel ricorso quale norma sull'onere probatorio in materia di usucapione

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di regolazione delle spese, motivo poi assorbito

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione, l'atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non incide di per sé sulla situazione di fatto utile all'usucapione, poiché rispetto al possessore è res inter alios acta; tuttavia, se il possessore interviene attivamente nel negozio o compie atti incompatibili con l'intenzione di possedere uti dominus, il giudice deve accertare in concreto se vi sia stato riconoscimento della piena signoria altrui.
  • La consegna del bene al promissario acquirente in esecuzione di un contratto preliminare non determina, di regola, un possesso utile ad usucapionem, ma solo detenzione qualificata; il compossesso o possesso utile può sorgere solo se sia provata una successiva interversione del possesso nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.
  • Gli atti interruttivi del possesso, ai fini dell'usucapione, devono manifestarsi all'esterno in modo inequivoco e tale da rendere percepibile al possessore l'opposizione del titolare del diritto; non sono sufficienti attività prive di tale portata o non riconducibili agli atti tipici idonei a interrompere la fattispecie acquisitiva.
  • In sede di legittimità, la censura è fondata quando il giudice di merito applica in astratto un principio corretto ma omette di calarlo nelle peculiarità del caso concreto, trascurando circostanze decisive che possono mutare la qualificazione della relazione con il bene.

Come è indicizzato

MateriePossessoContratto preliminareImpugnazioni
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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