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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2733/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole di lesione aggravata. Il motivo dedotto è violazione di legge (art. 15-bis, comma 2, L. 67/2014) e vizio di motivazione: la corte territoriale aveva calcolato il termine di quindici giorni per proporre appello dalla data della pronuncia della sentenza (data della motivazione contestuale) anziché dalla notificazione dell'avviso dell'estratto contumaciale, non tenendo conto che l'imputato era stato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della L. 67/2014 e non era stato emesso il decreto di irreperibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha deciso che, essendo la contumacia stata dichiarata anteriormente all'entrata in vigore della L. 67/2014 e non essendo stato emesso il decreto di irreperibilità, dovevano applicarsi le disposizioni anteriori (ratione temporis): pertanto il termine per proporre appello decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza con relativo estratto contumaciale (art. 548 c.p.p., comma 3), e non dalla data della pronuncia. Ne consegue che l'appello doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Ancona per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • L. 67/2014, art. 15-bis

    Le disposizioni sull'istituto dell'assenza si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge salvo che sia stata emessa la sentenza di primo grado; tuttavia, ai sensi del comma 2, le disposizioni anteriori continuano ad applicarsi quando l'imputato era stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Nel caso concreto ciò ha determinato l'applicazione della normativa previgente al momento del calcolo del termine per impugnare.

  • Art. 548 c.p.p., comma 3

    Secondo la normativa applicabile ratione temporis, per l'imputato contumace il termine per proporre impugnazione decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza con relativo estratto contumaciale; in mancanza di tale notificazione l'appello deve ritenersi tempestivo.

  • D.L. n.137/2020, art.23, comma 8

    Norma richiamata solo in ordine al rito di trattazione del ricorso senza intervento delle parti, autorizzando il procedimento a decisione scritta; non incide sul merito sostanziale della questione processuale trattata.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della L. 67/2014 e non è stato emesso il decreto di irreperibilità, continuano ad applicarsi le regole previgenti: il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza con estratto contumaciale.
  • La semplice pronuncia successiva che dichiara l'imputato "libero assente" senza revocare la contumacia non modifica l'applicabilità della normativa precedente; occorre verificare espressamente se la contumacia sia stata revocata o se sia stato emesso il decreto di irreperibilità.
  • Se la corte d'appello dichiara de plano l'inammissibilità di un appello per tardività e la Cassazione annulla tale ordinanza, il giudizio di rinvio va svolto dallo stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata (nessuna incompatibilità derivante dalla pronuncia 'de plano').
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare le date rilevanti: data di dichiarazione di contumacia, eventuale decreto di irreperibilità, data di entrata in vigore della norma sopravvenuta, e data di notificazione dell'estratto contumaciale, per determinare correttamente il termine di impugnazione.
  • Quando si contesta la dichiarazione di tardività di un'appello presentato da un contumace, è opportuno chiedere la verifica formale della notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto contumaciale prima di accogliere la dichiarazione di inammissibilità.

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