Sentenza del 05/08/2015 n. 16428 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973. Secondo la ricorrente, non era più in grado di produrre le relate di notifica di otto delle dodici cartelle di pagamento, poiché l'art. 26 del medesimo decreto imporrebbe la conservazione delle matrici delle relate per soli cinque anni. Equitalia sosteneva inoltre di aver dimostrato la regolarità della notifica delle quattro cartelle di cui possedeva la documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione relativa alla validità dell'iscrizione ipotecaria. Ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la notifica dell'atto introduttivo non si era perfezionata e Equitalia, pur avendo consegnato il ricorso all'ufficiale giudiziario il 9 dicembre 2010, non aveva provveduto tempestivamente alla rinotifica. La richiesta di rinnovazione è stata formulata soltanto all'udienza, dopo circa quattro anni e mezzo, periodo ritenuto non ragionevole. È stato quindi escluso il diritto alla rimessione in termini. La sentenza regionale, che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per la mancata prova della notifica di otto cartelle su dodici, è rimasta ferma. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
La disposizione disciplina l'iscrizione ipotecaria per debiti tributari. Nel caso concreto, la legittimità dell'iscrizione dipendeva anche dalla prova dell'avvenuta notifica delle cartelle poste a fondamento della pretesa.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Equitalia lo ha invocato per sostenere che l'obbligo di conservazione della documentazione relativa alle notifiche fosse limitato a cinque anni. La Corte, tuttavia, non ha deciso nel merito tale argomento, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Codice di procedura civile, art. 153, comma 2
La rimessione in termini può essere concessa quando la decadenza dipende da una causa non imputabile alla parte, ma richiede che questa si attivi tempestivamente dopo aver conosciuto l'esito negativo della notifica.
Principio affermato da Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 17352/2009
Quando una notificazione soggetta a termine perentorio non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, la parte deve chiedere la ripresa del procedimento notificatorio e procedere alla rinotifica entro un termine ragionevole. La nuova notifica conserva gli effetti della prima attivazione solo se la ripresa è tempestiva.
Massime di principio
- Se una notifica processuale non va a buon fine per una causa non imputabile alla parte, non è sufficiente attendere il giudizio o l'udienza: occorre attivarsi autonomamente e senza ritardo per la rinotifica.
- La rimessione in termini non è automatica e può essere negata quando la parte lascia trascorrere un periodo eccessivo prima di reagire all'esito negativo della notifica.
- Per conservare gli effetti della prima notificazione, la nuova notificazione deve essere eseguita entro un termine ragionevole, valutato in base al tempo necessario per conoscere l'insuccesso e reperire le informazioni utili.
- La mancata prova della notifica degli atti presupposti può compromettere la validità di una successiva misura di riscossione, come un'iscrizione ipotecaria.
- La Corte può definire il giudizio per una questione preliminare di ammissibilità senza esaminare le ulteriori questioni di merito; in tal caso le argomentazioni sostanziali restano assorbite.
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