Cassazione Civile, Ordinanza n. 33706/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento dell'indennità di mobilità ex art. 7 l. n. 223/1991. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda, fondato sul presupposto che il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità fosse già stato accertato in altro giudizio. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione dell'ente previdenziale, ritenendo che il diritto all'indennità fosse soggetto a decadenza e che fosse necessaria una specifica domanda amministrativa entro il termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile; ha inoltre escluso che la mera iscrizione nelle liste di mobilità potesse valere come domanda equipollente. In Cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, omesso esame e falsa applicazione di norme sulla decadenza, sostenendo di aver presentato tempestivamente la domanda per l'indennità di disoccupazione speciale, unica domanda allora proponibile, e che solo dopo il giudizio contro la Regione si erano realizzati tutti i presupposti per chiedere la mobilità; dall'altro, ha sostenuto che la disciplina della mobilità non prevedesse espressamente né il termine decadenziale né la necessità della domanda, sicché l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale sarebbe stata analogica e illegittima. Ha anche insistito sul fatto che la domanda di disoccupazione avrebbe dovuto considerarsi idonea a interrompere/impedire la decadenza.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché il fatto della presentazione della domanda di disoccupazione speciale era stato comunque considerato dalla Corte d'appello, sebbene ritenuto non decisivo. Nel merito ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui per ottenere l'indennità di mobilità è necessaria una specifica domanda amministrativa all'INPS nel termine di decadenza previsto dall'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, richiamato dall'art. 7, comma 12, l. n. 223/1991. Ha ritenuto irrilevante la sola iscrizione nelle liste di mobilità, perché condizione necessaria ma non sufficiente, e ha escluso che la previa definizione giudiziale dei presupposti sia necessaria per far decorrere il termine o per impedire la decadenza. Ha inoltre affermato che l'interpretazione adottata non costituisce applicazione analogica vietata, bensì effetto del rinvio recettizio alla disciplina generale della disoccupazione. Le ulteriori censure sono state ritenute inammissibili perché risolventesi in una rivalutazione del merito o nuove rispetto al ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame è inammissibile quando il fatto storico risulta comunque esaminato dalla sentenza impugnata, anche se valutato non decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto la violazione non è stata ravvisata perché la Corte d'appello ha applicato correttamente la disciplina della decadenza.
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
"Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero di riscuotere l'indennità già concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l’assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione o pagamento dell'indennità o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennità concessagli".
La norma richiede la presentazione di una specifica domanda entro il termine di decadenza; il riferimento alla "disoccupazione indennizzabile" va inteso in senso astratto, non subordinato alla preventiva definizione giudiziale di tutti i presupposti del diritto.
artt. 2964 c.c.
La decadenza serve a contenere in tempi brevi l'incertezza su una situazione giuridica; tale finalità sarebbe frustrata se si imponesse di attendere l'accertamento giudiziale dei presupposti del diritto.
art. 2966 c.c.
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge; non rileva che tutti gli elementi sostanziali del diritto siano già definitivamente accertati.
artt. 2968 e 2969 c.c.
Sono richiamati dal ricorrente e menzionati dalla Corte nel quadro della disciplina generale della decadenza, senza che ne venga affermata una regola autonoma ulteriore rispetto al principio per cui conta il compimento dell'atto previsto.
art. 7, commi 4 e 12, l. n. 223/1991
L'indennità di mobilità presuppone i requisiti sostanziali indicati dal comma 4 e, per il comma 12, l'applicazione della disciplina della domanda e della decadenza propria dell'indennità di disoccupazione; la domanda è prodromica e indispensabile all'avvio del procedimento amministrativo.
artt. 4, 5, 6 e 7 l. n. 223/1991
Richiamati dal ricorrente per contestare la necessità di una domanda e del termine decadenziale; la Corte li considera nel sistema che conduce comunque a ritenere necessaria la domanda amministrativa.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'interpretazione sistematica, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
artt. 1, 12 e 14 preleggi
Richiamati per contestare l'interpretazione analogica; la Corte esclude che si tratti di analogia vietata.
art. 375, comma 1, c.p.c.
Richiamato in relazione ai presupposti per la decisione in camera di consiglio; la Corte esclude che ricorrano nel caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà titolo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, presupposti che la Corte dichiara sussistenti.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'indennità di mobilità è necessaria una specifica domanda amministrativa presentata all'ente previdenziale entro il termine di decadenza previsto dalla disciplina richiamata; la sola iscrizione nelle liste di mobilità non equivale alla domanda e non la sostituisce.
- Nella disciplina della decadenza conta il compimento dell'atto previsto dalla legge, non la previa e definitiva verifica giudiziale di tutti i presupposti sostanziali del diritto: l'incertezza sulla situazione giuridica deve essere eliminata entro il termine breve fissato dal legislatore.
- Il riferimento alla "disoccupazione indennizzabile" deve essere letto in senso astratto, cioè come stato potenzialmente idoneo alla prestazione secondo la legge, senza che occorra attendere l'accertamento amministrativo o giudiziale definitivo prima di proporre la domanda.
- La domanda volta ad ottenere un trattamento di disoccupazione può essere proposta anche quando sia contestata la legittimità del recesso o quando siano ancora in corso giudizi sui presupposti ulteriori della prestazione; se successivamente tali presupposti vengono meno, l'erogazione potrà essere rivista o recuperata.
- La deduzione di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il fatto storico allegato risulta comunque affrontato nella motivazione del giudice di merito, ancorché ritenuto non decisivo.
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