Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14507/2026 - Roma, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 575 del 15/04/2025, emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri n. 575/2025 quanto all'attivazione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, n. 575/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivarla con accredito di euro 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Sebbene l'Amministrazione avesse pagato le spese del giudizio presupposto, non aveva eseguito il capo relativo all'attribuzione della Carta. La sentenza era stata ritualmente notificata ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva difesa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo azionabile davanti al giudice amministrativo il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e accertando la persistente inesecuzione parziale del titolo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024, con accredito di euro 500,00 oltre agli accessori riconosciuti dal giudicato. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non ha disposto allo stato una penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo esecutivo quale fondamento del diritto al beneficio della Carta elettronica del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Determina il criterio per il riconoscimento, sul credito dovuto, del maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, secondo quanto stabilito dal giudicato.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo riconosce una posizione nei confronti di una pubblica amministrazione.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile anche in presenza di un'esecuzione solo parziale del giudicato: il pagamento delle spese processuali non esaurisce l'obbligo di eseguire il capo della sentenza relativo alla prestazione principale riconosciuta al privato.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti sufficienti per procedere giudizialmente all'esecuzione, ove l'Amministrazione continui a non adempiere.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine giudiziale entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta al momento della decisione sull'ottemperanza e può essere riservata a un successivo provvedimento, qualora persista l'inadempimento oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.